Operativo dal giorno 8 Maggio 2014
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2014 sono state approvate le integrazioni alle condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , relative alla concessione della garanzia su portafogli di finanziamenti.
Il comunicato relativo al decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2014.
RISORSE DISPONIBILI
Euro 100.000.000,00
BENEFICIARI FINALI
Sono ammessi alla garanzia del Fondo i finanziamenti inclusi nel portafoglio a favore dei soggetti beneficiari finali ammissibili ai sensi del paragrafo B, Parte II e Parte III delle Disposizioni Operative del Fondo.
SOGGETTI RICHIEDENTI
Possono richiedere la garanzia del Fondo, previo accreditamento:
a) i soggetti finanziatori;
b) i confidi e gli intermediari finanziari iscritti all’albo
CARATTERISTICHE DEI PORTAFOGLI
L’ammontare dei portafogli di finanziamenti, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, deve essere compreso nei limiti, minimo e massimo, previsti dal Decreto ministeriale 24 Aprile 2013, ovvero:
a) limite inferiore di Euro 50.000.000,00 ovvero di Euro 25.000.000,00 per le operazioni di controgaranzia;
b) limite superiore di Euro 300.000.000,00.
CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI
I finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio devono:
- avere le caratteristiche previste dal suddetto Decreto;
- essere direttamente finalizzati all’attività d’impresa;
- rientrare in una delle tipologie di operazioni ammissibili al Fondo previste dalle Disposizioni operative, con esclusione delle Operazioni sul capitale di rischio e delle Operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa o gruppo bancario di qualsiasi durata;
- essere concessi ed erogati entro i termini previsti dalle Disposizioni operative del Fondo e, comunque, non oltre la data di chiusura del portafoglio di finanziamenti.
Il Fondo può intervenire con le seguenti modalità:
a) “garanzia diretta”, ossia rilasciando la garanzia in favore del soggetto finanziatore, responsabile dell’erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari finali e della strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti.
b) “controgaranzia”, ossia rilasciando la garanzia in favore del soggetto richiedente, garante di primo livello del soggetto finanziatore con il quale collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti.
In entrambi i casi, relativamente al singolo finanziamento ricompreso nel portafoglio garantito, il Fondo copre, nella misura massima dell’80%, la perdita registrata sul finanziamento stesso, costituita dall’ammontare dell’esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei soggetti finanziatori nei confronti dei soggetti beneficiari finali, calcolato al sessantesimo giorno successivo all’avvio delle procedure di recupero.
Nel caso di controgaranzia, la perdita è liquidata dal soggetto richiedente al soggetto finanziatore utilizzando:
- il cash collateral
- la garanzia di tipo personale.
PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI GARANZIA SUL PORTAFOGLIO DI FINANZIAMENTI
La richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti deve essere inoltrata al Gestore del Fondo utilizzando l’apposito modulo di richiesta mediante fax, posta (raccomandata A/R) o posta elettronica certificata.
Il Gestore del Fondo procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle richieste, alla istruttoria delle stesse.
PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INCLUSIONE DEI FINANZIAMENTI NEL PORTAFOGLIO
I soggetti richiedenti, a partire dalla data di delibera del Comitato di gestione di ammissione del portafoglio di finanziamenti all’intervento del Fondo, possono presentare richiesta di inclusione dei finanziamenti nel portafoglio.
I soggetti richiedenti comunicano, in sede di richiesta di inclusione dei finanziamenti nel portafoglio, le condizioni economiche applicate ai soggetti beneficiari finali per la concessione dei finanziamenti stessi.
I soggetti richiedenti effettuano la valutazione in ordine alla ammissibilità del soggetto beneficiario finale e del finanziamento alla garanzia del Fondo.
In particolare, i soggetti richiedenti attestano:
- il rispetto dei parametri dimensionali di micro, piccola e media impresa
- l’ammissibilità del settore di attività economica in cui opera il soggetto beneficiario finale
- il merito di credito del soggetto beneficiario finale, assicurando che, sulla base dei modelli di scoring, lo stesso non rientri nella Fascia 3 di valutazione.
Le richieste di inclusione dei finanziamenti nel portafoglio sono istruite dal Gestore del Fondo nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo.
DETERMINAZIONE DELL’INTENSITA’ DI AIUTO
1. L’intervento del Fondo di cui alle presenti Modalità Operative è attuato nell’ambito del regime previsto dall’articolo 10, comma 1, del Decreto. L’intensità di aiuto connessa all’intervento del Fondo è determinata applicando, per ciascun finanziamento incluso nel portafoglio, il metodo previsto dall’articolo 10, commi 2 e 3, del Decreto.
CUMULO
La garanzia del Fondo è cumulabile, sullo stesso finanziamento contenuto nel portafoglio, con altre garanzie pubbliche concesse in favore del medesimo soggetto beneficiario finale, a condizione che il cumulo non determini il superamento delle percentuali massime di copertura previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2012.
La garanzia diretta è cumulabile, in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis, a condizione che il cumulo non determini il superamento delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria.
CHIUSURA DEL PORTAFOGLIO DI FINANZIAMENTI
La chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro i termini previsti dal Decreto.
COMMISSIONI DI GARANZIA
I soggetti richiedenti, entro 30 giorni dalla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti, versano al Fondo, a pena di decadenza della garanzia, una commissione “una tantum” in misura pari all’1% dell’importo garantito dal Fondo relativamente all’intero portafoglio di finanziamenti secondo quanto stabilito dal Decreto.
DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA SUI SINGOLI FINANZIAMENTI INCLUSI NEL PORTAFOGLIO
La garanzia del Fondo ha effetto dalla data di comunicazione dell’ammissione all’inclusione del finanziamento, ovvero dalla data di valuta dell’erogazione del finanziamento, se successiva alla data di ammissione all’inclusione del finanziamento nel portafoglio.
La garanzia del Fondo cessa i suoi effetti allo scadere allo scadere dell’ultima rata del piano di ammortamento.
Collegamenti:
Pagine informative sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico
Sito ufficiale del Fondo di Garanzia
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