mercoledì 28 maggio 2014

Ricerca e innovazione: la Commissione UE semplifica e rafforza la concessione di aiuti di Stato alle imprese


La Commissione europea ha adottato nuove norme che facilitano la concessione di aiuti da parte degli Stati membri a sostegno delle attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (R & S & I). In particolare, le attività che non devono essere notificate alla Commissione per l'approvazione preventiva sono state notevolmente incrementate. Le nuove regole aiuteranno gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, limitando al tempo stesso le distorsioni nella concorrenza. Esse costituiscono una componente fondamentale del pacchetto della Commissione per la modernizzazione degli aiuti di Stato (cfr. IP/12/458 ). Le norme mirano a garantire che il denaro pubblico sia utilizzato dove è necessario e che gli aiuti di Stato mobilitino investimenti privati ​​in progetti che altrimenti non sarebbero attuati. Uno dei principali obiettivi consiste nel concentrare le risorse sui casi di aiuto di Stato più dannosi per la concorrenza.
Le imprese avranno la possibilità di beneficiare di varie tipologie di aiuto per una gamma più ampia di attività e per importi maggiori, senza aver bisogno di sottoporre i loro progetti al controllo preventivo delle autorità europee. Stando alle previsioni, con la nuova normativa semplificata, i paesi dell'UE saranno tenuti a notificare alla Commissione tra il 10% e 25% dei casi di aiuti di Stato, molto meno rispetto all'attuale 40%. Questa riduzione deriva dal minor numero di criteri per la notifica ufficiale. Circa tre quarti degli attuali aiuti e circa due terzi delle sovvenzioni non saranno più soggette a notifica alla Commissione, con un minore onere amministrativo per le imprese, le amministrazioni pubbliche e la stessa UE. In compenso i paesi dovranno pubblicare online informazioni sugli aiuti finanziari che superano i 500.000 euro, concessi alle imprese da enti pubblici. In tal modo sarà possibile per gli altri paesi, le altre imprese e tutti i cittadini verificare gli aiuti pubblici erogati sul territorio dell'UE.
Le nuove norme offrono ai paesi la flessibilità di investire, ad esempio, in poli di innovazione, infrastrutture a banda larga o salvaguardia del patrimonio culturale quando l'aiuto è chiaramente finalizzato a creare posti di lavoro e favorire la competitività. L'auspicio è che le modifiche possano aumentare in Europa gli investimenti in R&S e l'innovazione del 50% entro il 2020. Attualmente l'UE investe circa il 2% del PIL in questo settore. Un incremento al 3% porterebbe l'Europa in linea con gli Stati Uniti e il Giappone e aiuterebbe le imprese a lanciare nuovi prodotti e creare occupazione.

La riforma entrerà in vigore il 1° luglio 2014. 

Indice

1. QUADRO NORMATIVO
2. OBIETTIVI DELLA RIFORMA
3. FLESSIBILITA'
4. INTENSITA' DI AIUTO
5. SEMPLIFICAZIONI
6. TESTI DEI REGOLAMENTI
7. COLLEGAMENTI






1. Quadro normativo

L'attuale Quadro degli aiuti alla R & S & I è entrato in vigore nel gennaio 2007 e definisce i criteri per valutare la compatibilità degli aiuti di Stato per la R & S & I con il mercato unico, ai sensi degli articoli 107, (3) (b) e 107 (3) (c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Dal 2007 ad oggi, la Commissione ha autorizzato oltre 250 regimi di aiuti e circa 55 grandi misure di aiuto individuale. Circa l'80% dei grandi progetti finanziati riguardava le "tecnologie chiave abilitanti" (Key Enabling Technologies - KET), come micro e nanoelettronica, materiali avanzati, biotecnologie industriali e sistemi di produzione avanzati. Gli Stati membri hanno, poi, utilizzato in misura crescente la possibilità di implementare gli aiuti alla R & S & I senza l'approvazione preventiva della Commissione, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (GBER).
Il pacchetto di modernizzazione degli aiuti di Stato ha già visto la riforma delle procedure (vedi IP/13/728) e l'adozione di nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato per la banda larga (cfr. IP/12/1424), lo sviluppo regionale (cfr. IP/13/569 ), il cinema (vedi IP/13/1074), gli aeroporti e compagnie aeree (cfr. IP/14/172 ), il capitale di rischio (vedi IP/14/21 ), l'energia e l'ambiente (cfr. IP/14/400 ).

La nuova disciplina degli aiuti in ricerca e innovazione si compone di due principali provvedimenti:
  • Il nuovo Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (General Block Exemption Regulation - GBER), che stabilisce le condizioni in cui lo specifico aiuto di stato in Ricerca e Sviluppo e Innovazione (R & S & I) è esente dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione;
  • Il nuovo Quadro per gli aiuti di Stato alla R & S & I, che contiene le regole per la valutazione degli aiuti non ammissibili alle esenzioni per categoria. 

2. Obiettivi della riforma
  • Contribuire al raggiungimento, entro il 2020, dell'obiettivo di destinare il 3% del PIL dell'UE alla R & S ai fini di una crescita intelligente e sostenibile;
  • Limitare le distorsioni della concorrenza dovute agli aiuti alla R & S & I.

3. Flessibilità

Finora gli aiuti per l'innovazione di processo e organizzativa e per i poli di innovazione non erano esentati dalla notifica alla Commissione. Inoltre, erano esclusi aiuti ad hoc alle grandi imprese. Il nuovo regolamento generale, invece, contempla anche gli aiuti ad hoc. Si prevede, inoltre, una nuova categoria di esenzione: aiuti per la costruzione o l'aggiornamento delle infrastrutture di ricerca. Le soglie fino alle quali possono essere concessi aiuti senza il preventivo esame della Commissione sono state notevolmente elevate, come illustrato di seguito.

Soglie massime di esenzione (tra parentesi le soglie della vecchia programmazione):
  • Ricerca di base: 40 milioni di euro (20 milioni)
  • Ricerca industriale: 20 milioni di euro (10 milioni)
  • Sviluppo sperimentale: 15 milioni di euro (7,5 milioni) 
  • Studi di fattibilità: 7,5 milioni di euro (EUR 7,5-20.000.000)
  • Infrastrutture di ricerca: 20 milioni di euro (obiettivo non contemplato nella passata programmazione)
  • Poli di innovazione (Innovation Clusters): 7,5 milioni di euro per cluster (aiuto non esentabile nella passata programmazione)
  • Innovazione di processo ed organizzativa: 7,5 milioni di euro per impresa, per progetto (aiuto non esentabile nella passata programmazione)
  • Aiuti all'innovazione delle PMI: 5 milioni di euro per impresa, per progetto (condizioni diverse per ogni categoria nella passata programmazione)

4. Intensità di aiuto

Secondo le nuove regole, le intensità di aiuto rimangono stabili per le categorie rientranti nelle esenzioni, ma aumentano significativamente nel Quadro di aiuti alla R & S & I non esentati.

Legenda: GI = grande impresa, MI = media impresa, PI = piccola impresa, GBER = reg. esenzione, Quadro = reg. aiuti non esenti da notifica

Intervalli di intensità minima e massima ammissibile per categoria di aiuto e dimensione aziendale:
  • Ricerca di base: 100% per tutte le dimensioni di impresa
  • Ricerca industriale:
    GBER: 50-65% GI, 60-75% MI, 70-80% PI;
    Quadro: 60-70% GI, 70-80% MI, 80-90% PI;
  • Sviluppo sperimentale:
    GBER: 25-40% GI, 35-50% MI, 45-60% PI;
    Quadro: 60-70% GI, 70-80% MI, 80-90% PI;
  • Infrastrutture di ricerca:
    GBER: 50% per tutte le dimensioni di impresa;
    Quadro: 60% per tutte le dimensioni di impresa.
Secondo le norme precedenti, gli aiuti per i prototipi e i progetti pilota erano possibili solo in fase sperimentale-di sviluppo, con una intensità di base fino al 25% per le grandi imprese. Ora, invece, gli aiuti in esenzione (GBER) possono riguardare anche i ricavi commerciali  derivanti dagli stessi prototipi e progetti pilota. Anche nel caso di non esenzione, i prevedibili ricavi commerciali possono essere presi in considerazione per il calcolo dell'aiuto. In generale, gli aiuti per i prototipi su scala di laboratorio e le linee pilota saranno possibili nella fase della ricerca industriale. Poiché questa fase è più lontana dal mercato, le intensità di aiuto possono essere più elevate (in particolare in caso di aiuti in esenzione). Le suddette nuove regole rappresentano un supporto alla rapida transizione dallo sviluppo alla produzione, in particolare nei mercati a rapida evoluzione della tecnologia. Questo può contribuire a mantenere le imprese europee competitive nel mercato globale.


5. Semplificazioni

Il nuovo Quadro R & S & I (non esenzione) fornisce maggiori dettagli ed esempi, rispetto alla passata programmazione, su come gli Stati membri possono dimostrare l'esistenza di un fallimento del mercato, condizione necessaria per la concessione dell'aiuto. In particolare, il nuovo testo prevede che qualsiasi confronto settoriale e studio disponibile può essere addotto dagli Stati membri per provare un fallimento del mercato. Inoltre, vi è ora una presunzione legale della necessità di aiuti per progetti che sono anche cofinanziati dalla UE (ad esempio, Horizon 2020).
Un principio del controllo comunitario degli aiuti di Stato comporta che l'aiuto debba avere un effetto di incentivazione, cioè debba modificare il comportamento della società che lo riceve, non limitandosi a sostenere attività che sarebbero comunque state intraprese. Cade, con il nuovo GBER, l'obbligo da parte degli Stati di presentare relazioni annuali sull'effetto di incentivazione degli aiuti alle grandi imprese. Per la valutazione dettagliata dell'effetto di incentivazione ai sensi del precedente Quadro R & D & I, la redditività del progetto sovvenzionato doveva essere confrontata con quella di un progetto controfattuale che sarebbe stato effettuato senza aiuti. Il nuovo Quadro R & S & I conferma questa impostazione, ma fornisce maggiori dettagli sulle informazioni richieste, in particolare per quanto riguarda l'uso delle informazioni specifiche di settore. In particolare, è ormai chiaro che lo scenario controfattuale può anche consistere nell'assenza di un progetto alternativo o in un progetto alternativo al di fuori dell'Unione.
Il finanziamento pubblico di attività non economiche non costituisce un aiuto di Stato ai sensi delle norme comunitarie. Per aumentare la certezza del diritto, il nuovo Quadro fornisce spiegazioni dettagliate ed esempi riguardanti la distinzione tra attività economiche e non economiche delle università e altre organizzazioni di ricerca o infrastrutture. Ad esempio, il precedente quadro ha chiarito che la diffusione dei risultati della ricerca è una tipica attività non economica. Le nuove norme forniscono dettagli sulle caratteristiche della diffusione non economica, ovvero un'ampia diffusione dei risultati della ricerca su base non esclusiva e non discriminatoria, per esempio attraverso l'insegnamento, le banche dati ad accesso aperto, pubblicazioni aperte od open software.
Le nuove norme introducono anche il concetto di attività economiche accessorie. I finanziamenti pubblici per tali attività non sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato se le attività sono direttamente collegate e necessarie per il funzionamento degli organismi di ricerca o delle infrastrutture, o intrinsecamente legate all'uso principale non economico, e non utilizzano più del 20% di capacità annua complessiva dell'ente.
Il finanziamento concesso a condizioni di mercato non costituisce un aiuto di Stato ai sensi delle norme comunitarie. Il nuovo Quadro migliora la guida su come garantire che i contratti di collaborazione tra organismi di ricerca finanziati con risorse pubbliche e aziende private siano rispettosi delle condizioni di mercato, al fine di evitare aiuti di Stato indiretti alle imprese.

6. Testi dei Regolamenti

Regolamento generale di esenzione (GBER) disponibile qui:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html#gber

Quadro R & S & I disponibile qui:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html#rdi


7. Collegamenti

Sito della Commissione Europea:
http://ec.europa.eu/news/business/140526_it.htm


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