L'articolo 9 comma 16 del Decreto Legge 76/2013 ("Decreto Lavoro") ha introdotto semplificazioni di accesso al regime di "Start-up innovativa " già previsto dall'art. 25 del Decreto Legge 179/2012 convertito con la Legge 221/2012.
La Start-up Innovativa, che potrà godere di agevolazioni fiscali, contributive e contrattuali, deve ora rispettare i seguenti requisiti:
- essere una società di capitali
- essere costituita da non più di 48 mesi
- trattare prodotti o servizi ad alto valore tecnologico
- rispettare almeno una delle seguenti condizioni: spese in ricerca e sviluppo almeno pari al 15% (prima era il 20%) del maggior valore fra costo e valore totale della produzione; almeno un terzo del personale deve essere dottore di ricerca o aver svolto ricerca certificata; almeno due terzi del personale deve possedere un titolo di laurea magistrale (possibilità introdotta dal Decreto Lavoro); azienda titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione (il Decreto Lavoro ha aggiunto i diritti relativi ad un programma di elaboratore originario registrato)
L'articolo e lo specchietto seguenti sono tratti dal dossier "Il nuovo lavoro" pubblicato sul Sole 24 Ore del 10 Luglio 2013.
(il secondo paragrafo dell'articolo non si legge bene. Provo a rimediare: "...a favore di imprese costituite in forma di società di capitali o cooperative, purché di diritto italiano oppure società europea, le cui azioni o quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.")