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mercoledì 27 maggio 2015

Microcredito: operativo il Fondo di Garanzia

Microcredito - Foto di Alberto Cardino: cupola riflessa del Duomo di Parma
Foto di Alberto Cardino: cupola riflessa del Duomo di Parma

Con Decreto del Ministro Sviluppo Economico del 24/12/2015 è stata introdotta la possibilità, per le nuove imprese e i disoccupati, di ottenere finanziamenti agevolati attraverso il cosiddetto "microcredito" concesso da operatori specializzati. Il sostegno riguarda l'acquisto di beni e servizi strumentali, materie prime e merci, la retribuzione di nuovi dipendenti e la frequenza di corsi di formazione. I finanziamenti a rimborso, erogati fino ad un importo massimo di Euro 35.000 secondo un piano di durata massima pari a 10 anni, sono assistiti dal Fondo di Garanzia per le PMI (nella sezione dedicata al microcredito) in misura non superiore all'80% dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo. In base al Decreto del Ministro Sviluppo Economico del 18/03/2015, la garanzia sul microcredito può essere prenotata prima della richiesta di finanziamento.

NEW! Il nuovo Fondo di Garanzia per il Microcredito è operativo a partire dal 27 Maggio 2015 (come da Circolare del Gestore del 26 Maggio 2015).

Sommario scheda Microcredito

1. Riferimenti normativi
2. Obiettivi del microcredito
3. Beneficiari
4. Altri requisiti dimensionali
5. Tipologie di spese finanziabili
6. Tipologia ed entità della agevolazione
7. Servizi di assistenza
8. Criteri di selezione
9. Prenotazione della garanzia
10. Risorse finanziarie del Fondo per il microcredito
11. Operatività del fondo
12. Progetti di inclusione sociale e finanziaria
      12.1. Beneficiari
      12.2. Spese ammissibili
      12.3. Tipologia ed entità dell'agevolazione
      12.4. Enti erogatori
      12.5. Operatitività
13. Operatori di finanza mutualistica e solidale
      13.1. Definizione
      13.2. Condizioni
      13.3. Operatività


lunedì 21 luglio 2014

Agricoltura sociale: legge in arrivo, previste agevolazioni dai Programmi regionali di Sviluppo Rurale e dallo Stato

Ulivi in Cilento

Agricoltura sociale. Se ne parla parecchio, come forma di innovazione e diversificazione dell'attività agricola. Tuttavia, ancora manca una definizione codificata. Per la verità, ci sta pensando, ormai da qualche anno, il Parlamento, con un provvedimento incardinato, lo scorso 7 Luglio 2014, all'esame della Camera ed approvato dall'Assemblea in data 15 luglio 2014. Si tratta di un testo unificato di iniziativa parlamentare predisposto dalla XIII Commissione Agricoltura che, già dalla scorsa legislatura, si è dedicata a coprire quello che, in effetti, era un vuoto normativo. Non esiste, infatti, una definizione di "agricoltura sociale" né a livello nazionale né a livello europeo: la fattispecie è trattata, secondo criteri non univoci, solo da alcune Regioni.
Il testo all'esame del Parlamento include l'agricoltura sociale nell'ambito delle funzioni dell'azienda agricola "multifunzionale". Il primo riferimento normativo è dato dall'art. 2135 del codice civile, laddove prevede che l'agricoltore possa svolgere "attività connesse" a quella agricola principale: l'agricoltura sociale rientra appunto, secondo la proposta legislativa in esame, tra le attività connesse.

Sommario

1. Le attività di una "impresa agricola sociale"
2. Riconoscimenti ed agevolazioni
3. Collegamento


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