Foto di Alberto Cardino: cupola riflessa del Duomo di Parma |
Con Decreto del Ministro Sviluppo Economico del 24/12/2015 è stata introdotta la possibilità, per le nuove imprese e i disoccupati, di ottenere finanziamenti agevolati attraverso il cosiddetto "microcredito" concesso da operatori specializzati. Il sostegno riguarda l'acquisto di beni e servizi strumentali, materie prime e merci, la retribuzione di nuovi dipendenti e la frequenza di corsi di formazione. I finanziamenti a rimborso, erogati fino ad un importo massimo di Euro 35.000 secondo un piano di durata massima pari a 10 anni, sono assistiti dal Fondo di Garanzia per le PMI (nella sezione dedicata al microcredito) in misura non superiore all'80% dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo. In base al Decreto del Ministro Sviluppo Economico del 18/03/2015, la garanzia sul microcredito può essere prenotata prima della richiesta di finanziamento.
NEW! Il nuovo Fondo di Garanzia per il Microcredito è operativo a partire dal 27 Maggio 2015 (come da Circolare del Gestore del 26 Maggio 2015).
Sommario scheda Microcredito
1. Riferimenti normativi
2. Obiettivi del microcredito
3. Beneficiari
4. Altri requisiti dimensionali
5. Tipologie di spese finanziabili
6. Tipologia ed entità della agevolazione
7. Servizi di assistenza
8. Criteri di selezione
9. Prenotazione della garanzia
10. Risorse finanziarie del Fondo per il microcredito
11. Operatività del fondo
12. Progetti di inclusione sociale e finanziaria
12.1. Beneficiari
12.2. Spese ammissibili
12.3. Tipologia ed entità dell'agevolazione
12.4. Enti erogatori
12.5. Operatitività
13. Operatori di finanza mutualistica e solidale
13.1. Definizione
13.2. Condizioni
13.3. Operatività
1. Riferimenti normativi
- Articolo 111 comma 1 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Tub) (di cui al D.Lgs. n. 385/1993) che prevede che i soggetti iscritti in apposito elenco possano concedere "microcrediti";
- Articolo 39 comma 7-bis del Decreto Legge n. 201/2011, che riserva una quota del Fondo di Garanzia per le PMI ad interventi in favore del "microcredito", da regolare con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico;
- Decreto del Ministro dell'Economia n. 176 del 17/10/2014 (GU n. 279 del 1/12/2014) recante disciplina del microcredito;
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24/12/2014 (GU n. 27 del 3/02/2015) recante, in attuazione dell'art. 39 comma 7-bis del DL n. 201/2011, modalità e condizioni di concessione della garanzia su interventi di microcredito;
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18/03/2015 (pubblicato sulla GU n. 107 del 11/05/2015), che stabilisce una apposita procedura di prenotazione della garanzia per il microcredito.
2. Obiettivi del microcredito
- Sostegno all'avvio e sviluppo di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, in forma individuale, di associazione, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperativa;
- Sostegno all'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.
3. Beneficiari
Titolari di partita IVA da non più di 5 anni:
- Lavoratori autonomi o imprese individuali, con meno di 6 dipendenti;
- Società di persone, società a responsabilità limitata semplificata (Srls) o società cooperative, con meno di 11 dipendenti non soci.
4. Altri requisiti dimensionali
- Attivo patrimoniale non superiore a Euro 300.000;
- Ricavi lordi non superiori a Euro 200.000;
- Indebitamento non superiore a Euro 100.000.
5. Tipologie di spese finanziabili
- Acquisto (anche in forma di microleasing finianziario) di beni, incluse materie prime e merci, e di servizi strumentali all'attività svolta, compresi i canoni di leasing e le spese connesse a polizze assicurative;
- Retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- Corsi di formazione per l'imprenditore, i soci, i dipendenti;
- Corsi di formazione anche universitari o post-universitari per agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.
6. Tipologia ed entità della agevolazione
- Finanziamenti a rimborso - non assistibili da garanzie reali - di importo non superiore a Euro 25.000, innalzabili di un ammontare pari a Euro 10.000 in caso di erogazione frazionata subordinata a:
- pagamento puntuale di almeno le ultime 6 rate pregresse;
- raggiungimento di risultati intermedi prestabiliti;
- Concedibile un nuovo prestito allo stesso soggetto per un ammontare che, sommato al debito residuo, non superi Euro 25.000 (o 35.000 nel suddetto caso di innalzamento);
- Piano di rimborso con rate a cadenza al massimo trimestrale, di durata massima non superiore a 7 anni (10 nel caso di progetti formativi di inserimento nel mercato del lavoro);
- Concessione di garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI rilasciata - a titolo gratuito - fino all'80% del finanziamento concesso;
- Controgaranzia del medesimo Fondo rilasciata - a titolo gratuito - fino all'80% del finanziamento concesso.
7. Servizi di assistenza
L'operatore di microcredito presta (direttamente o tramite contratto con soggetti specializzati) almeno due dei seguenti servizi ausiliari:
- supporto strategico;
- formazione su amministrazione aziendale;
- formazione sulle tecnologie;
- studi di mercato;
- soluzioni legali, fiscali, amministrative;
- analisi criticità;
- percorso di inserimento nel mercato del lavoro.
8. Criteri di selezione
Il Gestore del Fondo di Garanzia non effettua valutazione economico-finanziaria del beneficiario finale.
9. Prenotazione della garanzia
Opzione attivabile da parte dei beneficiari finali, anche prima della presentazione della richiesta di finanziamento:
- presentazione richiesta di prenotazione al Gestore del Fondo in via telematica dal sito www.fondidigaranzia.it;
- entro 5 giorni lavorativi, la richiesta va confermata dal soggetto finanziatore in via telematica;
- la prenotazione ha validità per 60 giorni successivi.
10. Risorse finanziarie del Fondo per il microcredito
Al microcredito:
- è destinato il 5% delle risorse del Fondo di Garanzia per le PMI, alla data del 1 Gennaio di ogni anno, fino ad un massimo annuo di Euro 30.000.000 (aggiornamento biennale);
- possono essere destinate risorse da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini ai sensi dell'articolo 1 comma 5-ter del Decreto Legge n. 69/2013.
11. Operatività del fondo
Il nuovo Fondo di Garanzia per il Microcredito (compresa la possibilità di prenotazione on-line) è operativo a partire dal 27 Maggio 2015 (come da Circolare del Gestore del 26 Maggio 2015).
12. Progetti di inclusione sociale e finanziaria
12.1. Beneficiari
Persone fisiche in condizioni di "particolare vulnerabilità economica o sociale", ovvero:
- disoccupate;
- soggette a sospensione o riduzione dell'orario di lavoro;
- soggette a sopraggiunta non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;
- soggette a forte contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili.
12.2. Spese ammissibili
12.3. Tipologia ed entità dell'agevolazione
- Finanziamento a rimborso - non assistito da garanzie reali - fino ad Euro 10.000, di durata massima pari a 5 anni, ad un tasso non superiore a quello effettivo globale medio dell'ultimo trimestre moltiplicato per 0,8;
- Nel caso di soggetti che operano per l'inclusione sociale e finanziaria: il tasso deve essere non remunerativo e adeguato a consentire il mero recupero delle spese sostenute, e comunque non superiore a quello effettivo globale medio moltiplicato per 0,4.
Oltre ai soggetti iscritti nell'elenco per il microcredito, possono essere erogatori anche i seguenti:
- associazioni e fondazioni con personalità giuridica;
- società di mutuo soccorso di cui alla Legge n. 3818/1886;
- aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti da trasformazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza;
- cooperative non lucrative di utilità sociale (art. 10 comma 1 D.Lgs. n. 460/1997);
- cooperative sociali ex Legge n. 381/1991.
In attesa di regolamento attuativo.
13. Operatori di finanza mutualistica e solidale
13.1. Definizione
Sono "a mutualità prevalente" le cooperative il cui statuto preveda che:
- partecipino al capitale e collaborino all'attività esclusivamente i soci;
- alla sola assemblea dei soci spettino le scelte strategiche e gestionali;
- i nominativi di tutti i soci e beneficiari dei finanziamenti siano resi pubblici;
- non vi siano scopi di lucro né siano distribuiti dividendi in misura superiore all'inflazione;
- ogni finanziamento sia sottoposto ad istruttoria socio-ambientale.
(In deroga alle normali condizioni del microcredito) I finanziamenti ai soci non possono superare Euro 75.000 per una durata massima di 10 anni, ad un tasso non superiore alla somma dei costi di gestione e del costo di remunerazione del capitale e non superiore al tasso di inflazione.
13.3. Operatività
Il nuovo Fondo di Garanzia per il Microcredito (compresa la possibilità di prenotazione on-line) è operativo a partire dal 27 Maggio 2015 (come da Circolare del Gestore del 26 Maggio 2015).
14. Riferimenti sul web
www.fondidigaranzia.it/microcredito.html
RIPRODUZIONE RISERVATA
Video di presentazione del "microcredito":
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