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mercoledì 21 ottobre 2015

Il fisco per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese

D.Lgs. crescita e internazionalizzazione - Foto di Alberto Cardino: Parma, Ponte delle Nazioni
Foto di Alberto Cardino: Parma, Ponte delle Nazioni

Con il Decreto Legislativo n. 147/2015, attuativo della Delega Fiscale (Legge n. 23/2014), il Governo ha disciplinato una pacchetto di misure per la crescita e l'internazionalizzazione volto a rendere più attrattivo, dal punto di vista fiscale, il nostro Paese per le imprese italiane e straniere che scelgono di insediarvi e/o mantenervi stabili organizzazioni, e a favorire l'abbattimento delle barriere alla loro internazionalizzazione.
La norma introduce, in particolare, una nuova disciplina degli "Accordi fiscali preventivi", vigenti per un periodo di 4 anni,  tra le imprese con attività internazionale e l'Agenzia delle Entrate, al fine di promuovere la ricerca del consenso e della partecipazione nei rapporti fra impresa contribuente e fisco italiano. Si prevede, poi, la possibilità per le imprese italiane ed estere decise ad effettuare nuovi e rilevanti investimenti in Italia (minimo Euro 30.000.000) di presentare all'Agenzia delle Entrate, con lo strumento dell' "Interpello", un Piano di investimenti dettagliato (Business plan) al fine di ottenere - entro un massimo di 4 mesi (prorogabili a 7) - un quadro certo del proprio profilo fiscale.
Il Decreto crescita e internazionalizzazione introduce anche la cosiddetta "Branch exemption", ovvero un regime opzionale di esenzione dalle imposte degli utili e delle perdite realizzati nelle stabili organizzazioni all'estero da parte di imprese residenti in Italia. L'ultima misura qui riportata riguarda l'istituzione di un regime fiscale speciale a beneficio dei lavoratori qualificati che, dopo aver vissuto all'estero nei 5 anni precedenti, decidono di trasferirsi in Italia per almeno 2 anni: l'agevolazione consiste in una riduzione della base imponibile pari al 30% del reddito da lavoro dipendente prodotto presso una impresa residente in Italia.

Decreto crescita e internazionalizzazione è entrato in vigore il 7 Ottobre 2015. Tuttavia, la concreta operatività di alcune misure ivi contenute è condizionata all'emanazione di appositi Decreti attuativi da parte del Ministero dell'Economia.

Sommario

1. Riferimenti normativi

2. Obiettivi generali

3. Misure per la crescita e l'internazionalizzazione

3.1. Accordi fiscali preventivi
3.2. Interpello sui nuovi investimenti
3.3. Branch exemption3.4. Rientro in Italia di capitale umano qualificato

4. Riferimenti sul web


Patent Box: sgravi fiscali per valorizzazione di marchi e brevetti

Patent Box - Foto di Alberto Cardino al Museo CSAC di Parma
Foto di Alberto Cardino al Museo CSAC di Parma

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 244 del 20-10-2015 è stata comunicata la pubblicazione, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, del Decreto MISE-MEF 30 Luglio 2015 di attuazione del regime opzionale di tassazione in presenza di redditi da utilizzo di opere d'ingegno, denominato "Patent Box" ed introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, commi 37-45).
Per beneficiare dello sgravio fiscale, occorre essere una impresa (anche residente all'estero, ma comunque presente in Italia) che, direttamente o in licenza da terzi, svolga attività di valorizzazione - ricerca, design, sviluppo, ideazione, test, studi, promozione - di beni immateriali quali software, brevetti, marchi (anche collettivi), disegni e modelli, informazioni aziendali tutelabili.

L'agevolazione consiste, nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale, nella deduzione dal reddito di un importo calcolato a partire dal "contributo economico" (figurativo) derivante dalla valorizzazione dello stesso bene.
Alla "quota di reddito agevolabile", calcolata come frazione del suddetto contributo economico tendente a 1 all'aumentare del peso dei "costi qualificati" per la valorizzazione del bene immateriale - sostenuti, nell'anno in corso e nei 3 precedenti, direttamente o tramite enti di ricerca o start-up innovative, ecc. -, è applicata una percentuale del 30% (per il 2015), del 40% (2016) e del 50% (a regime dal 2017) che corrisponde, quindi, all'ammontare della deduzione a beneficio dell'impresa.

Nel caso di concessione in uso del bene immateriale, il reddito a cui applicare le suddette percentuali corrisponde ai relativi canoni al netto dei costi diretti ed indiretti.

Per i soli periodi 2015 e 2016, per fruire dello sgravio occorre inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate secondo modalità ancora da definirsi da parte della medesima Agenzia. A partire dal 2017, tale comunicazione avverrà in sede di dichiarazione dei redditi

Sommario

1. Riferimenti normativi
2. Obiettivi
3. Beneficiari
4. Beni immateriali ammissibili
5. Attività oggetto di agevolazione
6. Determinazione del reddito derivante dal bene immateriale
7. Determinazione della "quota di reddito agevolabile"
8. Tipologia e misura della agevolazione
9. Durata
10. Presentazione delle domande
11. Riferimenti sul web

lunedì 8 settembre 2014

Capitalizzazione, quotazione e semplificazione: le misure per le imprese nel Decreto Crescita convertito in Legge


SCHEDA AGGIORNATA IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 11 AGOSTO 2014 N. 116 (GU N. 192 DEL 20/08/2014 - SUPPL. ORDINARIO N. 72)
(LE INTEGRAZIONI INTRODOTTE SONO SOTTOLINEATE NEL TESTO) 

Il Decreto Legge n. 91/2014 ("Decreto Crescita" o "Decreto Competitività") - convertito dalla LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 116 (GU N. 192 DEL 20/08/2014 - SUPPL. ORDINARIO N. 72), oltre alle misure di #campolibero per l'agricoltura e a quelle per favorire i nuovi investimenti in beni strumentali, prevede una serie di provvedimenti orientati ad obiettivi di ammodernamento del nostro sistema economico e finanziario, quali:
- favorire la quotazione delle società attraverso incentivi (super ACE) e semplificazioni;
- attivare nuovi canali di finanziamento, alternativi e/o complementari a quello bancario, attraverso una liberalizzazione del settore;
- promuovere lo strumento delle obbligazioni, quotate e non quotate (private placement).

Sommario

1. Un "super" Aiuto alla Crescita Economica
1.1. Operatività
1.2. Riferimento Decreto Crescita
1.3. Oggetto
1.4. Agevolazione
1.5. Beneficiari
1.6. Anni di applicazione della misura
1.7. Agevolazione alternativa
1.8. Modifiche intervenute in sede di conversione in legge
2. Semplificazioni per le società quotate e non quotate
2.1. Operatività
2.2. Riferimento Decreto Crescita
2.3. Oggetto
2.4. Semplificazioni
3. Spinta all'emissione di obbligazioni
3.1. Operatività
3.2. Riferimento Decreto Crescita
3.3. Provvedimenti
4. Impulso all'utilizzo di canali alternativi di finanziamento
4.1. Operatività
4.2. Riferimento Decreto Crescita
4.3. Provvedimenti
5. Collegamenti

sabato 29 marzo 2014

Ora conviene investire in...start-up innovative!

Le novità del Decreto MEF 30 Gennaio 2014  - agevolazioni fiscali ex art. 29 del Decreto legge 179/2012 - in sintesi grazie al Sole 24 Ore del 28/03/2014:

Investitori

L'investimento in quote di partecipazione al capitale di start-up innovative può essere:
- diretto,
- indiretto tramite OICR o altre società di capitali,
a condizione che tali soggetti investano prevalentemente (almeno il 70% dei propri investimenti annui) in start-up innovative.

Destinatarie dell'investimento (Start-up innovative)

Società di capitali ( Spa non quotate, Sapa, Srl anche semplificate, cooperative non quotate) con il requisito di residenza soddisfatto in uno dei seguenti modi:
- residenti in Italia ex art. 73 TUIR;
- con sede dei propri affari e interessi in Italia (art. 25 c. 2 lett. c del TUIR);
- residenti in Stato membro UE o in Stati aderenti al SEE e che esercitano in Italia attività di impresa tramite una stabile organizzazione.

Requisiti della start-up innovativa

- Costituita da non più di 48 mesi;
- Sede principale in Italia;
- Produzione annua non superiore a Euro 5.000.000 (dal secondo anno);
- Divieto distribuzione utili;
- Oggetto sociale riguardante prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- Non derivante da fusione, scissione, cessione;
- Almeno uno dei seguenti: spese in R&S superiori ad una certa soglia (vedi articoli Sole 24 Ore); almeno 1/3 della forza lavoro formato da dottori di ricerca o dottorandi o laureati con esperienza di ricerca; almeno 2/3 della forza lavoro formato da laureati magistrali; almeno una privativa industriale (invenzione);
- non deve aver ricevuto "investimenti" (partecipazioni al capitale) superiori all'importo complessivo di Euro 2.500.000 annui.

Cosa si intende per "investimenti" in start-up

Da mantenere per almeno 2 anni:
- conferimenti in denaro (non in natura) iscritti alla voce "capitale sociale e riserva sovrapprezzo";
- conferimenti in seguito a conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
- investimenti in quote di OICR;
- compensazione crediti in sede di aumento capitale;
- NON ammissibile acquisto di partecipazione (la norma intende favorire l'immissione di capitale).

Intensità dell'agevolazione

Valevole per i periodi di imposta 2013-2016:
- PERSONE FISICHE: detrazione IRPEF del 19% da calcolare su di un importo massimo di Euro 500.000 annui, quindi corrispondente ad uno sconto massimo di Euro 95.000 annui;
- IMPRESE: deduzione IRES del 20% dà calcolare su di un importo massimo di Euro 1.800.000 annui, quindi corrispondente ad uno sconto massimo di Euro 360.000.

Collegamenti

www.mef.gov.it
www.agenziaentrate.gov.it
www.ilsole24ore.com

RIPRODUZIONE RISERVATA

sabato 22 marzo 2014

Start-up innovative: sconti fiscali per gli investitori e business angel

Pubblicato il 20 Marzo 2014 il decreto MEF che rende operativa la detrazione al 19% per persone fisiche e la deduzione IRES del 20% per imprese che conferiscono quote di capitale per la costituzione o lo sviluppo di start-up innovative.

L'agevolazione può arrivare, in un periodo di imposta, al massimo di 500.000 euro per le persone e di 1.800.000 euro per le imprese.
Le suddette percentuali si elevano, rispettivamente, al 25% e al 27% nel caso di start-up operanti nel sociale o nell'innovazione energetica.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 21 Marzo 2014

Pubblichero' a breve una scheda più dettagliata della misura.

lunedì 9 dicembre 2013

Startup innovative: la Commissione europea autorizza le agevolazioni fiscali



Finalmente l'UE ha dato il via libera alle agevolazioni fiscali previste dal decreto crescita 2.0 (ottobre 2012, governo Monti) per le startup innovative.

Si tratta di detrazioni/deduzioni al 19/20% per persone fisiche/imprese, con incremento fino al 27% per particolari investimenti (energia o sociale).

La misura sara' operativa a partire dal 2014, con probabile retroattivita' al 2013.

martedì 12 novembre 2013

Speciale Agevolazioni Fiscali (3): bonus mobili ed elettrodomestici




I contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio possono fruire di un’ulteriore riduzione d’imposta per l’acquisto di mobili, nonché per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, che va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Per l’esattezza, i contribuenti ammessi a beneficiare del bonus arredi sono gli stessi che fruiscono della detrazione con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili; quindi, le ristrutturazioni edilizie con spese sostenute dal 26 giugno 2012.

E’ possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono destinati. In altri termini, basta che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.


Quali beni

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di:

  • mobili
  • grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).

Aprono all'ulteriore detrazione anche i lavori eseguiti su parti comuni degli edifici residenziali. La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente però ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare, ma solo per gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere.

In sintesi, la detrazione è collegata agli interventi:

  • di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
  • di manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
  • di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
  • di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza
  • di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.
Non è, invece, richiesto che ci sia un collegamento fra i mobili e l’ambiente ristrutturato; il collegamento deve esserci con l’immobile oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In altri termini, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.

Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra i “grandi elettrodomestici”, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.


Adempimenti

Il contribuente, per avvalersi del nuovo beneficio fiscale, deve eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le stesse modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:

  • la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Le spese sostenute, inoltre, devono essere documentate, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

Collegamenti utili:

Speciale Agevolazioni Fiscali (2): ristrutturazioni edilizie



Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%.
Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 (Dl 63/2013), la detrazione Irpef sale al 50% e si calcola su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Il decreto legge 63 del 4 giugno 2013 (entrato in vigore il 6 giugno 2013) ha riconosciuto la detrazione del 50% anche sulle ulteriori spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

Collegamenti utili:

Per saperne di più contatta AGEVOFACILE

giovedì 31 ottobre 2013

Speciale Agevolazioni Fiscali (1): Riqualificazione Energetica


Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del Dl 63/2013) al 31 dicembre 2013, sugli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti spetta una detrazione del 65% (le spese sostenute precedentemente fruivano, invece, della detrazione del 55%).

AFFRETTATI!!!!

Dal 1° gennaio 2014 la detrazione sarà del 36%, cioè quella ordinariamente prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia.

Attenzione: il Dl 63/2013 ha stabilito che, relativamente agli interventi su parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% si applichi dal 6 giugno 2013 fino al 30 giugno 2014.

Spese oggetto di detrazione:

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro;
  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il medesimo decreto di cui sopra). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre;
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro;
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro;
  • interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro.

Collegamenti utili:

sabato 22 giugno 2013

La Rete di imprese è agevolata dal fisco solo se rimane un ... contratto!

Pubblico lo stralcio di un articolo del Sole 24 Ore del 20 Giugno 2013 che rende noto un chiarimento della Agenzia delle Entrate circa la cosiddetta Rete-Contratto.

mercoledì 5 giugno 2013

Prorogati dal Governo l'ECO-BONUS ed il bonus RISTRUTTURAZIONI esteso all'arredo


Il decreto-legge n. 63 del 4 Giugno 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5/06/2013, dispone proroghe e parziali modifiche all'attuale sistema di agevolazioni fiscali per l'efficienza energetica (ECO-BONUS) e le ristrutturazioni. 
Il regime di detrazioni fiscali passerà, per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, dal 55% (detrazione in scadenza il 30 giugno prossimo) al 65%, concentrando la misura sugli interventi strutturali sull'involucro edilizio maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia (termopavimenti, infissi, etc.). Questa è l'ULTIMA PROROGA dell'eco-bonus prevista dal Governo.
Per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013 o fino al 30 giugno 2014 (per le ristrutturazioni importanti dell’intero edificio - condominio), spetterà quindi la detrazione dell’imposta lorda per una quota pari al 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Il tetto dell'agevolazione è variabile tra 30.000 e 100.000 euro.

Il decreto-legge battezza, inoltre, i nuovi "edifici a energia quasi zero": attraverso coibentazioni, installazione di impianti fotovoltaici su terrazze condominiali ed altri interventi energetici, al 31/12/2020 tutte le nuove costruzioni dovranno funzionare come altrettante oasi ecologiche. 
Viene, infine, previsto un nuovo sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici:  l'attestato, obbligatorio in caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di un'unità immobiliare nonché per gli edifici occupati dalla Pubblica Amministrazione, dovrà essere rilasciato da un soggetto terzo (geometra o architetto).

Una ulteriore proroga fino al 31/12/2013 stabilita dal Governo riguarda le detrazioni IRPEF al 50% per spese di ristrutturazioni edilizie fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro in 10 anni. Tale proroga è stata estesa anche all'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell’edificio oggetto di ristrutturazione (mobili ad incasso in muratura, armadi a muro, lavandini in muratura, incassi per frigo e forni, arredi bagno), per un massimo di 10 mila euro (in pratica si concede un bonus di 5.000 euro).
Le detrazioni riguarderanno anche gli interventi di ristrutturazione relativi all'adozione di misure antisismiche, nonché all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici. Anche in questo caso, dovrebbe trattarsi dell'ULTIMA PROROGA prevista dal Governo.

Specchietto riassuntivo tratto dal Sole 24 Ore di Mercoledì 5 Giugno 2013

Scarica il Decreto-legge n. 63/2013 in versione integrale sul sito della Gazzetta Ufficiale

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