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mercoledì 21 ottobre 2015

Patent Box: sgravi fiscali per valorizzazione di marchi e brevetti

Patent Box - Foto di Alberto Cardino al Museo CSAC di Parma
Foto di Alberto Cardino al Museo CSAC di Parma

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 244 del 20-10-2015 è stata comunicata la pubblicazione, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, del Decreto MISE-MEF 30 Luglio 2015 di attuazione del regime opzionale di tassazione in presenza di redditi da utilizzo di opere d'ingegno, denominato "Patent Box" ed introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, commi 37-45).
Per beneficiare dello sgravio fiscale, occorre essere una impresa (anche residente all'estero, ma comunque presente in Italia) che, direttamente o in licenza da terzi, svolga attività di valorizzazione - ricerca, design, sviluppo, ideazione, test, studi, promozione - di beni immateriali quali software, brevetti, marchi (anche collettivi), disegni e modelli, informazioni aziendali tutelabili.

L'agevolazione consiste, nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale, nella deduzione dal reddito di un importo calcolato a partire dal "contributo economico" (figurativo) derivante dalla valorizzazione dello stesso bene.
Alla "quota di reddito agevolabile", calcolata come frazione del suddetto contributo economico tendente a 1 all'aumentare del peso dei "costi qualificati" per la valorizzazione del bene immateriale - sostenuti, nell'anno in corso e nei 3 precedenti, direttamente o tramite enti di ricerca o start-up innovative, ecc. -, è applicata una percentuale del 30% (per il 2015), del 40% (2016) e del 50% (a regime dal 2017) che corrisponde, quindi, all'ammontare della deduzione a beneficio dell'impresa.

Nel caso di concessione in uso del bene immateriale, il reddito a cui applicare le suddette percentuali corrisponde ai relativi canoni al netto dei costi diretti ed indiretti.

Per i soli periodi 2015 e 2016, per fruire dello sgravio occorre inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate secondo modalità ancora da definirsi da parte della medesima Agenzia. A partire dal 2017, tale comunicazione avverrà in sede di dichiarazione dei redditi

Sommario

1. Riferimenti normativi
2. Obiettivi
3. Beneficiari
4. Beni immateriali ammissibili
5. Attività oggetto di agevolazione
6. Determinazione del reddito derivante dal bene immateriale
7. Determinazione della "quota di reddito agevolabile"
8. Tipologia e misura della agevolazione
9. Durata
10. Presentazione delle domande
11. Riferimenti sul web

venerdì 6 febbraio 2015

PMI innovative: Investment Compact estende le agevolazioni per start-up alle imprese già esistenti

PMI innovative: Investment Compact - Foto di Alberto Cardino

L'articolo 4 del Decreto Legge 24/01/2015 n. 3 dispone, nell'ambito del cosiddetto Investment Compact del Governo, che le facilitazioni ed agevolazioni previste per le start-up innovative siano riconosciute ad una nuova categoria di imprese già esistenti, denominate "PMI innovative". Queste ultime devono rispettare, per poter essere iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese, almeno due tra i medesimi requisiti imposti alle start-up innovative: spese in R&S almeno pari al 3% del maggior valore fra fatturato e costo della produzione; impiego di personale altamente qualificato per almeno 1/5 della forza lavoro; titolarità di un brevetto o software registrato. Alle PMI innovative ed ai relativi investitori sono, inoltre, destinate le medesime agevolazioni previste per start-up innovative e relativi investitori: esonero da pagamenti di imposte, bolli e diritti per l'iscrizione al Registro Imprese, detrazione/deduzione sulla quota di capitale detenuta in PMI innovative con età non superiore a 7 anni.

NOTA. L'entrata in vigore dell' Investment Compact, datata  al 24/01/2015, deve tener conto delle eventuali modifiche che potranno intervenire in sede di conversione in legge del Decreto Legge n. 3/2015.

Sommario Scheda PMI innovative

1. Riferimenti normativi
2. Oggetto
3. Soggetti interessati
4. Requisiti per la qualifica di PMI innovative
5. Registrazione
6. Agevolazioni
   6.1. Per le PMI innovative 
   6.2. Per gli investitori in PMI innovative
7. Riferimenti sul web

sabato 29 marzo 2014

Ora conviene investire in...start-up innovative!

Le novità del Decreto MEF 30 Gennaio 2014  - agevolazioni fiscali ex art. 29 del Decreto legge 179/2012 - in sintesi grazie al Sole 24 Ore del 28/03/2014:

Investitori

L'investimento in quote di partecipazione al capitale di start-up innovative può essere:
- diretto,
- indiretto tramite OICR o altre società di capitali,
a condizione che tali soggetti investano prevalentemente (almeno il 70% dei propri investimenti annui) in start-up innovative.

Destinatarie dell'investimento (Start-up innovative)

Società di capitali ( Spa non quotate, Sapa, Srl anche semplificate, cooperative non quotate) con il requisito di residenza soddisfatto in uno dei seguenti modi:
- residenti in Italia ex art. 73 TUIR;
- con sede dei propri affari e interessi in Italia (art. 25 c. 2 lett. c del TUIR);
- residenti in Stato membro UE o in Stati aderenti al SEE e che esercitano in Italia attività di impresa tramite una stabile organizzazione.

Requisiti della start-up innovativa

- Costituita da non più di 48 mesi;
- Sede principale in Italia;
- Produzione annua non superiore a Euro 5.000.000 (dal secondo anno);
- Divieto distribuzione utili;
- Oggetto sociale riguardante prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- Non derivante da fusione, scissione, cessione;
- Almeno uno dei seguenti: spese in R&S superiori ad una certa soglia (vedi articoli Sole 24 Ore); almeno 1/3 della forza lavoro formato da dottori di ricerca o dottorandi o laureati con esperienza di ricerca; almeno 2/3 della forza lavoro formato da laureati magistrali; almeno una privativa industriale (invenzione);
- non deve aver ricevuto "investimenti" (partecipazioni al capitale) superiori all'importo complessivo di Euro 2.500.000 annui.

Cosa si intende per "investimenti" in start-up

Da mantenere per almeno 2 anni:
- conferimenti in denaro (non in natura) iscritti alla voce "capitale sociale e riserva sovrapprezzo";
- conferimenti in seguito a conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
- investimenti in quote di OICR;
- compensazione crediti in sede di aumento capitale;
- NON ammissibile acquisto di partecipazione (la norma intende favorire l'immissione di capitale).

Intensità dell'agevolazione

Valevole per i periodi di imposta 2013-2016:
- PERSONE FISICHE: detrazione IRPEF del 19% da calcolare su di un importo massimo di Euro 500.000 annui, quindi corrispondente ad uno sconto massimo di Euro 95.000 annui;
- IMPRESE: deduzione IRES del 20% dà calcolare su di un importo massimo di Euro 1.800.000 annui, quindi corrispondente ad uno sconto massimo di Euro 360.000.

Collegamenti

www.mef.gov.it
www.agenziaentrate.gov.it
www.ilsole24ore.com

RIPRODUZIONE RISERVATA

sabato 22 marzo 2014

Start-up innovative: sconti fiscali per gli investitori e business angel

Pubblicato il 20 Marzo 2014 il decreto MEF che rende operativa la detrazione al 19% per persone fisiche e la deduzione IRES del 20% per imprese che conferiscono quote di capitale per la costituzione o lo sviluppo di start-up innovative.

L'agevolazione può arrivare, in un periodo di imposta, al massimo di 500.000 euro per le persone e di 1.800.000 euro per le imprese.
Le suddette percentuali si elevano, rispettivamente, al 25% e al 27% nel caso di start-up operanti nel sociale o nell'innovazione energetica.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 21 Marzo 2014

Pubblichero' a breve una scheda più dettagliata della misura.

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