venerdì 12 settembre 2014

Cessione alle banche dei crediti verso la PA: fino al 31/10/14 è attivabile la garanzia dello Stato

Piattaforma MEF certificazione crediti

Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, gli enti debitori devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (c.d. crediti commerciali). Il processo di certificazione è totalmente gratuito e gestito tramite la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

Fino al 31/10/2014, per la cessione a banche o intermediari finanziari dei suddetti crediti verso la PA è possibile fruire della garanzia dello Stato.  

Sommario

1. Riferimenti normativi
2. Beneficiari
3. Procedura per la certificazione del credito
   3.1. Presentazione istanza 
   3.2. Tempi obbligatori per la certificazione
   3.3. Utilizzo del credito
4. La garanzia dello Stato sui crediti certificati
   4.1. Oggetto della garanzia
   4.2. Tipologia e misura dell'agevolazione
   4.3. Contratto di cessione
5. Altre misure di accesso al credito da parte delle PMI
6. Pagamento debiti di parte capitale
7. Collegamenti



1. Riferimenti normativi
  • Art. 37 del Decreto Legge n. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con Legge n. 89/2014, che ha previsto lo stanziamento di 9,3 miliardi per lo strumento di pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione mediante anticipazione di liquidità agli enti debitori,
  • Protocollo di impegni del 21 Luglio 2014 per il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, sottoscritto da MEF, rappresentanti dei diversi enti territoriali, associazioni di categoria, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Unioncamere tramite Camere di Commercio, Associazione Bancaria Italiana, Cassa Depositi e Prestiti,
  • Convenzione quadro del 17 Luglio 2014 fra Ministero dell'Economia ed Associazione Bancaria Italiana per la cessione pro soluto dei crediti certificati e assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 3 primo periodo del suddetto art. 37,
  • Decreto Legge 91/2014 (convertito con L. 116/2014), cosiddetto "Decreto Competitività": all'art. 22, comma 7-bis, si stabilisce la proroga al 31/10/2014 del termine per presentare istanza di certificazione di crediti assistiti da garanzia dello Stato ai sensi del DL 66/2014, art. 37;
  • Decreto ministeriale 27 giugno 2014, in attuazione dell’art. 37, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, riguardante "Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati".

2. Beneficiari

Società, imprese individuali e persona fisiche che vantano un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile, nei confronti di una Pubblica Amministrazione, ovvero di uno dei seguenti soggetti:
- Amministrazioni statali, centrali e periferiche: istituti e scuole, istituzioni educative e AFAM, soprintendenze per i beni culturali e istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 233/2007;
- Regioni e Province autonome;
- Enti locali: Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni;
- Enti del Servizio Sanitario Nazionale: aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN, istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo n. 270/1993;
- Enti pubblici nazionali;
- Camere di commercio e loro associazioni;
- Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1999.


3. Procedura per la certificazione del credito

Infografica - cessione crediti certificati


3.1. Presentazione istanza 

Il creditore deve presentare alla P.A. - nei confronti della quale vanta un credito certificabile - un’istanza (con il dettaglio delle fatture a cui si riferisce il credito) tramite apposita Piattaforma telematica sul sito http://certificazionecrediti.mef.gov.it. Se il creditore è una società o un’impresa individuale, può operare in Piattaforma direttamente il titolare o un suo delegato; se invece è una persona fisica (ad esempio un libero professionista), questa deve preventivamente effettuare un riconoscimento recandosi presso la P.A. debitrice. Un utente della Piattaforma può operare per più soggetti creditori (ad esempio, un commercialista delegato da più imprese).

3.2. Tempi obbligatori per la certificazione

- Qualora la P.A. non risponda entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta agli Uffici Centrali di Bilancio (UCB) - per le amministrazioni statali centrali e gli enti pubblici nazionali - od alle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS) - per le amministrazioni statali periferiche, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale -, i quali devono provvedervi entro 10 giorni dal ricevimento della relativa istanza. 
- La P.A. o il commissario ad acta (quest'ultimo entro 50 giorni dalla nomina) provvedono a certificare che il credito sia certo, liquido ed esigibile o a rilevarne l’insussistenza o l’inesigibilità, anche parziale;
- Nel caso in cui la P.A. vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

3.3. Utilizzo del credito

Schema cessione crediti certificati

Il creditore, ottenuta la certificazione, può utilizzare il credito in diversi modi alternativi:

A) attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito;

B) effettuare la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad una banca o un intermediario finanziario abilitato: la cessione può essere pro solvendo (in questo caso, il soggetto che cede il credito risponde dell’eventuale inadempienza del debitore) o pro soluto (il soggetto che cede il credito deve esclusivamente garantire l’esistenza dello stesso);

C) su richiesta del creditore, può essere concessa una anticipazione di liquidità a valere sul credito certificato, in relazione alla quale non avviene il subentro nel rapporto con la P.A. (l'operazione può usufruire della garanzia del Fondo centrale per le PMI);

D) chiedere all’Agente della riscossione (Equitalia o Riscossione Sicilia) o all’Agenzia delle entrate la compensazione di tutto o parte del credito certificato con le somme eventualmente dovute per:
--- tributi erariali, 
--- tributi regionali e locali, 
--- contributi assistenziali e previdenziali, 
--- premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, 
--- altre entrate spettanti alla P.A. che ha rilasciato la certificazione,
sulla base di cartelle esattoriali notificate entro il 30 settembre 2013La compensabilità si estende a oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all’Agente della riscossione. E' infine possibile la compensazione con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario. 
Le cessioni dei crediti certificati mediante la Piattaforma possono essere stipulate tramite scrittura
privata, senza quindi la necessità di avvalersi di soggetti terzi e senza oneri per le parti.


4. La garanzia dello Stato sui crediti certificati

Garanzia dello stato sulla cessione crediti certificati

4.1. Oggetto della garanzia

Crediti commerciali di parte corrente maturati al 31 dicembre 2013 verso le pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato ovvero:
- istituzioni educative, 
- aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, 
- Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni,
- istituzioni universitarie, 
- istituti autonomi case popolari, 
- Camere di commercio e loro associazioni, 
- enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, 
- amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, 
- ARAN,
- Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300/1999, 

già certificati alla data del 24 aprile 2014, ovvero certificati a seguito di istanza presentata entro il 31 ottobre 2014 (come previsto dal D.L. 66/2014, art. 37, modificato dal D.L. 91/2014).

4.2. Tipologia e misura dell'agevolazione

Tasso di cessione crediti certificati



I suddetti crediti certificati saranno assistiti da garanzia dello Stato dal momento dell’effettuazione delle operazioni di cessione pro soluto a banche o intermediari finanziari abilitati.
In virtù della garanzia dello Stato, la cessione pro soluto dei suddetti crediti avverrà applicando una percentuale di sconto della misura massima – comprensiva di ogni onere e commissione:
- dell’1,90% in ragione d’anno per importi di ammontare complessivo del credito o dei crediti ceduti sino a 50.000 euro
- dell’1,60% in ragione d’anno per importi eccedenti i 50.000 euro.

4.3. Contratto di cessione

Il modello del contratto di cessione è pubblicato in apposita Convenzione quadro del 17/07/2014 - citata all'inizio - tra il Ministero dell’economia e l’Associazione bancaria italiana.


5. Altre misure di accesso al credito da parte delle PMI

La convenzione fra MEF ed ABI del 17/07/2014 ha previsto di stanziare Euro 5.000.000.000 come provvista per la Cassa Depositi e Prestiti per favorire l'accesso al credito delle PMI, così suddivisa per destinazione:

  • Euro 2.000.000.000 per investimenti ed esigenze di circolante delle PMI,
  • Euro 2.000.000.000 per lo strumento "MID" a favore delle imprese con un numero di dipendenti compreso fra 250 e 3000,
  • Euro 500.000.000 per PMI associate in "contratto di rete",
  • Euro 500.000.000 per il sostegno all'export attraverso il post financing delle lettere di credito accompagnato dalla garanzia SACE e dal contributo in conto interessi di SIMEST.


6. Pagamento debiti di parte capitale

Il protocollo fra MEF ed attori economici ed istituzionali del 21/07/2014 (citato all'inizio) prevede l'accelerazione, da parte della Pubblica Amministrazione, del pagamento dei debiti di parte capitale nei confronti delle imprese, anche intervenendo sul patto di stabilità interno.
In particolare, il Ministero dell'Economia si impegna a:
- riproporre per il 2015 il "Patto di stabilità verticale incentivato",
- spingere per un allentamento del patto di stabilità interno per lo specifico pagamento dei debiti di parte capitale.


7. Collegamenti

Sito Internet del MEF dedicato alla certificazione crediti verso la PA (Piattaforma per presentare le istanze):
http://certificazionecrediti.mef.gov.it

Pagina del sito MEF con tutti le norme e le guide relative alla certificazione crediti:
http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti

Sito della Cassa Depositi e Prestiti:
http://www.cassaddpp.it/

Fondo di garanzia per le PMI
http://www.fondidigaranzia.it

RIPRODUZIONE RISERVATA


Vademecum su certificazione e cessione crediti verso PA su Slideshare:

Vademecum Certificazione e cessione crediti verso PA from Alberto Cardino - AGEVOFACILE


Guida alla registrazione per creditori su Slideshare:

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