lunedì 29 settembre 2014

Misure di liberalizzazione e facilitazione dell'attività di impresa nei decreti estivi

Esterno sede Camera di Commercio di Parma


Tanto il Decreto Legge n. 91/2014 ("Competitività") quanto il n. 90/2014 ("Pubblica amministrazione") sono stati integrati, in occasione della conversione in legge (rispettivamente, con L. 116/2014 e L. 114/2014), con varie misure rispondenti ad obiettivi di semplificazione e riduzione dei costi per le imprese. In particolare, il Decreto Competitività dispone la rimodulazione degli incentivi al fotovoltaico per favorire il taglio della bolletta energetica per le PMI; riduce le agevolazioni alla cooperazione a mutualità non prevalente per liberare risorse per la crescita; slaccia alcuni vincoli all'insediamento dei commercianti e velocizza le procedure del Registro Imprese. Il Decreto 90, dal canto suo, prevede un graduale abbassamento dei diritti camerali, raggiungendo a regime una riduzione del 50%. 

Sommario

1. Rimodulazione delle tariffe incentivanti per il fotovoltaico (art. 26 del DL 91/2014)
2. Riduzione delle agevolazioni alla mutualità non prevalente (art. 17-bis e art. 22 c. 3-bis)
3. Iscrizione "lampo" al Registro Imprese (art. 20 c. 7-bis DL 91/14)
4. Riduzioni dei diritti annuali da corrispondere alla Camera di Commercio (art. 28 DL 90/2014)
5. Meno vincoli agli insediamenti commerciali (art. 22-ter DL 91/2014)
6. Collegamenti

1. Rimodulazione delle tariffe incentivanti per il fotovoltaico (art. 26 del DL 91/2014)

Pannello fotovoltaico a terra

Il Decreto Competitività interviene sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici: il nuovo regime prevede, per essere applicato, la condizione per il titolare di più impianti di non totalizzare una potenza complessiva inferiore a 200 Kw.
In estrema sintesi, la riforma prevede la scelta, da parte del titolare di impianti fotovoltaici, di una delle seguenti tre opzioni da comunicare al GSE entro il 30/11/2014:
  • Allungare il periodo tariffario da 20 a 24 anni, con tagli proporzionali applicati alla tariffa incentivante;
  • Conservare il periodo di applicazione di 20 anni ma accettando una riduzione per il primo sotto-periodo ed un aumento successivo (sulla base di quanto sarà previsto da un Decreto MISE da emanare entro il 1/10/2014);
  • (Opzione applicata dal GSE in caso di mancata comunicazione da parte dell'operatore) Conservare il periodo di 20 anni in cui verrà applicata una tariffa ridotta per una quota percentuale variabile in aumento al crescere della potenza nominale degli impianti. 
Il Decreto prevede, inoltre, che l'Autorità per l'energia organizzi un sistema di aste imperniato su cessioni di quote di incentivi.
Il sopra descritto taglio degli incentivi al fotovoltaico ha il dichiarato obiettivo di finanziare il previsto taglio (10%) dei costi energetici a vantaggio delle PMI. In tale prospettiva, l'Autorità per l'Energia ha approvato, lo scorso 18/09/2014, la Delibera 447/2014/R/eel concernente l' "avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti dell’Autorità ai fini dell’attuazione della legge 116/2014, in tema di riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione". La Delibera prevede, in particolare, che nel corso del procedimento "possa farsi ricorso alle condizioni di urgenza di cui agli articoli 4 e 5 della Disciplina della partecipazione ai 7 procedimenti di regolazione dell’Autorità".

2. Riduzione delle agevolazioni alla mutualità non prevalente (art. 17-bis e art. 22 c. 3-bis)

Cooperazione


Obiettivo: ampliamento della base imponibile delle cooperative a mutualità non prevalente e contestuale obbligo, da parte delle cooperative di consumo con più di 100.000 soci e dei loro consorzi, di migliorare il coinvolgimento della propria compagine sociale;

Operatività: a decorrere dal periodo d'imposta 2015, con previsione di un Decreto MISE da emanare entro il 20/09/2014 per il dettaglio delle misure di adeguamento che gli statuti delle cooperative di consumo dovranno recepire entro il 31/12/2015;

Oggetto della riforma: integrazione al comma 464 della Legge n. 311/2004 e nuovo articolo 150-ter del TUB);

Nuove disposizioni
  • il 23% degli utili netti annuali (da destinare a riserva indivisibile) delle cooperative di consumo e loro consorzi a mutualità non prevalente è escluso dalla base imponibile (ex art. 12 L. 904/77) (finora tale percentuale era il 30%);
  • per tutte le cooperative a mutualità non prevalente va sempre recuperato a tassazione il 3% nella detassazione degli utili accantonati, la quale ammonta quindi a:
    • 30% - 3% = 27% per tutte le cooperative a mutualità non prevalente,
    • 23% - 3% = 20% per le cooperative di consumo e loro consorzi;
  • la banca di credito cooperativo in situazione di inadeguatezza patrimoniale o in amministrazione straordinaria può emettere azioni di finanziamento di cui all'art. 2526 del codice civile, la cui sottoscrizione è riservata unicamente ai fondi di garanzia e a quelli mutualistici (nuovo articolo 150-ter del TUB introdotto dall'art. 22 c. 3-bis del Decreto Competitività).
3. Iscrizione "lampo" al Registro Imprese (art. 20 c. 7-bis DL 91/14)

Ingresso Camera di Commercio di Parma


L'articolo 20 comma 7-bis del Decreto Competitività prevede una misura finalizzata a velocizzare le procedure di competenza del Registro Imprese presso le Camere di Commercio.

Obiettivi: facilitare le procedure per l'avvio di attività economiche e per l'iscrizione nel Registro imprese;

Operatività: a decorrere dal 1 Settembre 2014;

Beneficiari: società di persone e società di capitali (escluse le società per azioni);

Nuove disposizioni: al Registro Imprese è imposta l'iscrizione immediata delle richieste di registrazione di atti costitutivi o modificativi pervenute per via telematica con atto notarile allegato (atto pubblico o scrittura privata autenticata);

Esclusioni
- richieste di imprese individuali,
- altre richieste alla cui base non c'è un atto pubblico, per le quali rimane il termine (finora previsto) di 5 giorno dall'arrivo della pratica per effettuare la registrazione;

Nota (fonte Il Sole 24 Ore): il presente comma modifica, senza citarlo, l'art. 2189 c.c. che prevedeva il "controllo di legittimità" per le richieste di iscrizione, che in questo caso spetta, quindi, unicamente al notaio. 

4. Riduzione dei diritti annuali da corrispondere alla Camera di Commercio (art. 28 DL 90/2014)

Il Decreto "Pubblica Amministrazione", convertito con L. 114/2014, ha previsto a favore delle imprese la riduzione del diritto annuale camerale in una misura crescente a partire dall'anno 2015, ed in particolare:
  • - 35% nell'anno 2015,
  • - 40% nel 2016,
  • - 50% a decorrere dal 2017.
Il medesimo articolo del Decreto dispone che le tariffe e i diritti camerali siano fissati sulla base di costi standard da definire a cura del MISE, prevedendo anche l'accorpamento di enti ed organismi del sistema camerale e lo svolgimento di funzioni forma associata.

5. Meno vincoli agli insediamenti commerciali (art. 22-ter DL 91/2014)

Con l'obiettivo di favorire la liberalizzazione del commercio, l'art. 22-ter del Decreto Competitività, introdotto in sede di conversione, prevede una più ampia possibilità di insediamento degli esercizi commerciali attraverso la modifica dell'art. 31 del DL n. 201/2011 (Decreto "Salva Italia").
In particolare, le restrizioni al libero commercio introdotte dalla Legge n. 98/2013, con il potere conferito a Regioni e Comuni di interdire o limitare le aree in cui avviare le attività commerciali, sono ora garantite solo quando occorre tutelare la salute, il lavoro, l'ambiente (anche urbano) e i beni culturali.

5. Collegamenti

Decreto Competitività (n. 91/14 convertito con L. 116/14) sul sito Normattiva:

Decreto Pubblica Amministrazione (n. 90/14 convertito con L. 114/14) sul sito Normattiva:

Autorità per l'Energia:

Unioncamere:
http://www.unioncamere.gov.it

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