In sede di conversione (Legge n. 116/2014 pubblicata in GU n. 192 del 20/08/2014 - Supplemento ordinario n. 72), il DL n. 91/2014 (denominato "Crescita" o "Competitività") ha stabilito (art. 7-bis) rilevanti modifiche alla normativa nazionale sulla autoimprenditorialità in agricoltura (Decreto legislativo n. 185/2000, Titolo I, Capo III), prevedendo - in luogo della già vigente misura di "subentro in agricoltura" - un finanziamento agevolato (a tasso zero) esteso a tutti gli imprenditori agricoli di età non superiore a 40 anni.
Le modalità di presentazione della domanda saranno stabilite con apposito Decreto Interministeriale da emanare entro il 20 Ottobre 2014
Sommario
1. Nota preliminare
2. Riferimenti normativi
3. Operatività della misura
4. Obiettivi
5. Territorio di applicazione
6. Beneficiari
7. Interventi ammissibili
8. Tipologia e misura dell'agevolazione
9. Modalità di presentazione delle domande
10. Collegamenti
Alle domande presentate sulla misura "Subentro in agricoltura" PRIMA del 20 Agosto 2014 continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Riferimenti normativi
Decreto Legge n. 91/2014 (convertito con Legge n. 116/2014), art. 7-bis, che prevede la sostituzione del Capo III del Titolo I del Decreto Legislativo n. 185/2000 con una nuova disciplina degli aiuti all'autoimprenditorialità in agricoltura.
3. Operatività della misura
- Subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea;
- Atteso Decreto MEF-MIPAAF che stabilisca criteri e modalità di finanziamento, da emanare entro il 20 Ottobre 2014.
4. Obiettivi
- Sostegno alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile;
- Ricambio generazionale in agricoltura;
- Migliori condizioni di accesso al credito.
5. Territorio di applicazione
Tutto il territorio nazionale.
6. Beneficiari
1) Imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola esercitando - da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda - esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.
L'impresa subentrante deve:- essere costituita da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda,
- esercitare esclusivamente l'attività agricola ex art. 2135 c.c.,
- essere condotta da un giovane imprenditore di età compresa tra i 18 e i 40 anni o, nel caso di società, essere composte per oltre la metà numerica dei soci e delle quote da giovani tra i 18 e i 40 anni di età.
2) Imprese agricole con i seguenti requisiti:
- attive da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda,
- esercitano esclusivamente l'attività agricola ex art. 2135 c.c.,
- sono condotte da un giovane imprenditore di età compresa tra i 18 e i 40 anni o, nel caso di società, sono composte per oltre la metà numerica dei soci e delle quote da giovani tra i 18 e i 40 anni di età.
7. Interventi ammissibili
- Sviluppo o consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli,
- Investimenti di valore complessivo non superiore ad Euro 1.500.000.
8. Tipologia e misura dell'agevolazione
Mutuo agevolato per gli investimenti, ad un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni (15 per iniziative nel settore della produzione agricola) comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.
9. Modalità di presentazione delle domande
Da stabilire con Decreto MEF-MIPAAF da emanare entro il 20 Ottobre 2014.
10. Collegamenti
Avviso sul sito ISMEA:
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServBLOB.php/L/IT/IDPagina/9217
Sito del Ministero Politiche Agricole
http://www.politicheagricole.gov.it
RIPRODUZIONE RISERVATA
Art. 7-bis del DL 91/2014 (convertito in Legge) su Slideshare:
Presentazione #campolibero aggiornata in seguito alla conversione in legge del DL 91/14
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