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mercoledì 21 ottobre 2015

Il fisco per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese

D.Lgs. crescita e internazionalizzazione - Foto di Alberto Cardino: Parma, Ponte delle Nazioni
Foto di Alberto Cardino: Parma, Ponte delle Nazioni

Con il Decreto Legislativo n. 147/2015, attuativo della Delega Fiscale (Legge n. 23/2014), il Governo ha disciplinato una pacchetto di misure per la crescita e l'internazionalizzazione volto a rendere più attrattivo, dal punto di vista fiscale, il nostro Paese per le imprese italiane e straniere che scelgono di insediarvi e/o mantenervi stabili organizzazioni, e a favorire l'abbattimento delle barriere alla loro internazionalizzazione.
La norma introduce, in particolare, una nuova disciplina degli "Accordi fiscali preventivi", vigenti per un periodo di 4 anni,  tra le imprese con attività internazionale e l'Agenzia delle Entrate, al fine di promuovere la ricerca del consenso e della partecipazione nei rapporti fra impresa contribuente e fisco italiano. Si prevede, poi, la possibilità per le imprese italiane ed estere decise ad effettuare nuovi e rilevanti investimenti in Italia (minimo Euro 30.000.000) di presentare all'Agenzia delle Entrate, con lo strumento dell' "Interpello", un Piano di investimenti dettagliato (Business plan) al fine di ottenere - entro un massimo di 4 mesi (prorogabili a 7) - un quadro certo del proprio profilo fiscale.
Il Decreto crescita e internazionalizzazione introduce anche la cosiddetta "Branch exemption", ovvero un regime opzionale di esenzione dalle imposte degli utili e delle perdite realizzati nelle stabili organizzazioni all'estero da parte di imprese residenti in Italia. L'ultima misura qui riportata riguarda l'istituzione di un regime fiscale speciale a beneficio dei lavoratori qualificati che, dopo aver vissuto all'estero nei 5 anni precedenti, decidono di trasferirsi in Italia per almeno 2 anni: l'agevolazione consiste in una riduzione della base imponibile pari al 30% del reddito da lavoro dipendente prodotto presso una impresa residente in Italia.

Decreto crescita e internazionalizzazione è entrato in vigore il 7 Ottobre 2015. Tuttavia, la concreta operatività di alcune misure ivi contenute è condizionata all'emanazione di appositi Decreti attuativi da parte del Ministero dell'Economia.

Sommario

1. Riferimenti normativi

2. Obiettivi generali

3. Misure per la crescita e l'internazionalizzazione

3.1. Accordi fiscali preventivi
3.2. Interpello sui nuovi investimenti
3.3. Branch exemption3.4. Rientro in Italia di capitale umano qualificato

4. Riferimenti sul web


martedì 2 dicembre 2014

Prima casa: operativo a breve il Fondo di garanzia per acquisto, ristrutturazione, efficienza energetica

Fondo di garanzia Prima Casa


Il Fondo di garanzia Prima Casa è oggetto di un Protocollo, firmato da Ministero dell'Economia e Associazione Bancaria Italiana in data 8 Ottobre 2014, per dare piena attuazione all'art. 1 comma 48 lett. c) della Legge n. 147/2013 che ne disponeva l'istituzione per la concessione di garanzie su mutui ipotecari finalizzati all'acquisto, eventualmente accompagnato dalla ristrutturazione e da interventi per l'efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, con priorità per le giovani coppie, i nuclei monogenitoriali e i lavoratori atipici.
Il Protocollo, espressamente previsto dall'art. 4 comma 2 del Decreto Interministeriale 31 Luglio 2014 recante la disciplina del suddetto Fondo, impegna l'ABI a dare piena operatività allo stesso Fondo - attraverso le banche associate che vorranno aderirvi trasmettendo al MEF ed al soggetto gestore Consip SpA l'apposito atto allegato al Protocollo - entro 30 giorni lavorativi dalla stessa trasmissione.

NEW! 
Dal 27 Novembre 2014 è scaricabile, dai siti del Governo e del Dipartimento del Tesoro, il modulo di accesso al Fondo da presentare ad una delle banche o intermediari finanziari aderenti all'iniziativa.
Le richieste potranno essere presentate da fine dicembre 2014, solo dopo che la banca abbia assicurato l’operatività a favore della propria clientela (termine previsto in 30 giorni lavorativi dall'adesione della banca stessa al Fondo). 

Visualizza e scarica il modulo di domanda su Slideshare:



Sommario

1. Obiettivo
2. Riferimenti normativi
3. Dotazione finanziaria
4. Beneficiari
    4.1. Priorità per giovani coppie, nuclei monogenitoriali, conduttori di alloggi IACP, giovani atipici
5. Oggetto dell'agevolazione
6. Tipologia ed entità dell'agevolazione
7. Presentazione della domanda sul Fondo di Garanzia Prima Casa
8. Valutazione delle domande e concessione della garanzia
9. Collegamenti


lunedì 22 settembre 2014

Garanzia cessione crediti vs PA

Certificazione_crediti_commerciali_vs_PA

Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, gli enti debitori devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (c.d. crediti commerciali). Il processo di certificazione è totalmente gratuito e gestito tramite la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

Fino al 31/10/2014, per la cessione a banche o intermediari finanziari dei suddetti crediti verso la PA, è possibile fruire della garanzia dello Stato. 


Sommario

1. Riferimenti normativi
2. Beneficiari
3. Procedura per la certificazione del credito
   3.1. Presentazione istanza 
   3.2. Tempi obbligatori per la certificazione
   3.3. Utilizzo del credito
4. La garanzia dello Stato sui crediti certificati
   4.1. Oggetto della garanzia
   4.2. Tipologia e misura dell'agevolazione
   4.3. Contratto di cessione
5. Altre misure di accesso al credito da parte delle PMI
6. Pagamento debiti di parte capitale
7. Collegamenti




venerdì 12 settembre 2014

Cessione alle banche dei crediti verso la PA: fino al 31/10/14 è attivabile la garanzia dello Stato

Piattaforma MEF certificazione crediti

Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, gli enti debitori devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (c.d. crediti commerciali). Il processo di certificazione è totalmente gratuito e gestito tramite la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

Fino al 31/10/2014, per la cessione a banche o intermediari finanziari dei suddetti crediti verso la PA è possibile fruire della garanzia dello Stato.  

Sommario

1. Riferimenti normativi
2. Beneficiari
3. Procedura per la certificazione del credito
   3.1. Presentazione istanza 
   3.2. Tempi obbligatori per la certificazione
   3.3. Utilizzo del credito
4. La garanzia dello Stato sui crediti certificati
   4.1. Oggetto della garanzia
   4.2. Tipologia e misura dell'agevolazione
   4.3. Contratto di cessione
5. Altre misure di accesso al credito da parte delle PMI
6. Pagamento debiti di parte capitale
7. Collegamenti


sabato 29 marzo 2014

Ora conviene investire in...start-up innovative!

Le novità del Decreto MEF 30 Gennaio 2014  - agevolazioni fiscali ex art. 29 del Decreto legge 179/2012 - in sintesi grazie al Sole 24 Ore del 28/03/2014:

Investitori

L'investimento in quote di partecipazione al capitale di start-up innovative può essere:
- diretto,
- indiretto tramite OICR o altre società di capitali,
a condizione che tali soggetti investano prevalentemente (almeno il 70% dei propri investimenti annui) in start-up innovative.

Destinatarie dell'investimento (Start-up innovative)

Società di capitali ( Spa non quotate, Sapa, Srl anche semplificate, cooperative non quotate) con il requisito di residenza soddisfatto in uno dei seguenti modi:
- residenti in Italia ex art. 73 TUIR;
- con sede dei propri affari e interessi in Italia (art. 25 c. 2 lett. c del TUIR);
- residenti in Stato membro UE o in Stati aderenti al SEE e che esercitano in Italia attività di impresa tramite una stabile organizzazione.

Requisiti della start-up innovativa

- Costituita da non più di 48 mesi;
- Sede principale in Italia;
- Produzione annua non superiore a Euro 5.000.000 (dal secondo anno);
- Divieto distribuzione utili;
- Oggetto sociale riguardante prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- Non derivante da fusione, scissione, cessione;
- Almeno uno dei seguenti: spese in R&S superiori ad una certa soglia (vedi articoli Sole 24 Ore); almeno 1/3 della forza lavoro formato da dottori di ricerca o dottorandi o laureati con esperienza di ricerca; almeno 2/3 della forza lavoro formato da laureati magistrali; almeno una privativa industriale (invenzione);
- non deve aver ricevuto "investimenti" (partecipazioni al capitale) superiori all'importo complessivo di Euro 2.500.000 annui.

Cosa si intende per "investimenti" in start-up

Da mantenere per almeno 2 anni:
- conferimenti in denaro (non in natura) iscritti alla voce "capitale sociale e riserva sovrapprezzo";
- conferimenti in seguito a conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
- investimenti in quote di OICR;
- compensazione crediti in sede di aumento capitale;
- NON ammissibile acquisto di partecipazione (la norma intende favorire l'immissione di capitale).

Intensità dell'agevolazione

Valevole per i periodi di imposta 2013-2016:
- PERSONE FISICHE: detrazione IRPEF del 19% da calcolare su di un importo massimo di Euro 500.000 annui, quindi corrispondente ad uno sconto massimo di Euro 95.000 annui;
- IMPRESE: deduzione IRES del 20% dà calcolare su di un importo massimo di Euro 1.800.000 annui, quindi corrispondente ad uno sconto massimo di Euro 360.000.

Collegamenti

www.mef.gov.it
www.agenziaentrate.gov.it
www.ilsole24ore.com

RIPRODUZIONE RISERVATA

sabato 22 marzo 2014

Start-up innovative: sconti fiscali per gli investitori e business angel

Pubblicato il 20 Marzo 2014 il decreto MEF che rende operativa la detrazione al 19% per persone fisiche e la deduzione IRES del 20% per imprese che conferiscono quote di capitale per la costituzione o lo sviluppo di start-up innovative.

L'agevolazione può arrivare, in un periodo di imposta, al massimo di 500.000 euro per le persone e di 1.800.000 euro per le imprese.
Le suddette percentuali si elevano, rispettivamente, al 25% e al 27% nel caso di start-up operanti nel sociale o nell'innovazione energetica.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 21 Marzo 2014

Pubblichero' a breve una scheda più dettagliata della misura.

mercoledì 22 gennaio 2014

Assicurazione infortuni: rinvio della scadenza al 16 Maggio 2014 e risparmi per le imprese


La Legge di stabilità 2014 (legge 27/12/2013 n. 147) ha definito provvedimenti di riduzione della pressione fiscale e contributiva su imprese e lavoratori che comprendono un taglio dei premi INAIL di 1 miliardo di euro a partire dal 2014, con differenziazioni legate agli andamenti infortunistici.

Per consentire alle imprese che effettuano il pagamento di premi e contributi in un’unica soluzione alla prima scadenza annuale (16 febbraio 2014) di beneficiare immediatamente del bonus, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali hanno concordato di differire tale scadenza al 16 maggio 2014 per tutte le imprese interessate e per tutti i premi diversi dai premi speciali unitari artigiani che scadono prima di tale data.

In tal modo, le imprese potranno beneficiare pienamente della riduzione del costo del lavoro nel corso del 2014 (senza, cioè, dover procedere a conguagli successivi) e di migliori condizioni di liquidità.


Comunicato del MEF in versione integrale:



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