Il 16 Dicembre 2013 il Consiglio dell'UE ha adottato il pacchetto
di riforma della Politica Agricola Comune (PAC), già approvato in
prima lettura dal Parlamento europeo.
La riforma stabilisce le nuove regole per la PAC nel periodo
2014-2020, al fine di dotare il settore agricolo europeo degli
strumenti per vincere le sfide del futuro.
Parole chiave della nuova PAC sono:
green
equità (nella
distribuzione del sostegno al reddito degli agricoltori)
efficacia
(della politica di sviluppo rurale).
A seguito dell'approvazione dell'accordo quadro finanziario
pluriennale (QFP), il bilancio della PAC per il periodo 2014-2020
ammonta a 408.310 milioni di euro (38% del bilancio complessivo
dell'UE). Il
primo pilastro della PAC (
aiuti diretti al
reddito e spese connesse al mercato) sarà destinatario di 312,73
miliardi di euro (76,6%), mentre il
secondo pilastro (politica
di
sviluppo rurale) di 95,58 miliardi di euro (23,4%).
Il pacchetto di riforma della PAC comprende quattro principali
riferimenti normativi:
1) il regolamento sui
pagamenti diretti agli agricoltori
(n. 95/13), con l'obiettivo di premiarli per la fornitura di beni e
servizi pubblici, che contiene inoltre una serie di azioni specifiche
di sostegno (in particolare per i
giovani agricoltori, i
piccoli agricoltori e gli agricoltori in zone soggette a
vincoli
naturali) e le regole per la concessione di un importo limitato
di aiuti accoppiati (legati alla produzione);
2) il regolamento che stabilisce
un'unica Organizzazione Comune
dei Mercati dei prodotti agricoli (n. 96/13), con lo scopo di
semplificare e ampliare le disposizioni vigenti in materia di
intervento pubblico, ammasso privato, misure eccezionali e gli aiuti
a settori specifici, nonché a facilitare la cooperazione tra
produttori ed organizzazioni interprofessionali;
3) il regolamento sul sostegno allo
sviluppo rurale (n.
93/13) riguarda misure volontarie adattate alle specificità
nazionali e regionali ed è la base su cui gli Stati membri redigono
e co-finanziano i programmi pluriennali allineati al quadro comune
europeo;
4) il regolamento sul finanziamento, gestione e
monitoraggio della PAC (
regolamento orizzontale) (n. 94/13), che disciplina le relative spese, il
sistema di consulenza aziendale, di gestione e di controllo da porre
in essere dagli Stati membri, il sistema di condizionalità e le erogazioni.
Il pacchetto include anche una
norma
transitoria per l'anno 2014 (n. 103/13) per colmare il divario tra il
quadro giuridico esistente ed il nuovo assetto, al fine di dare agli Stati membri il tempo sufficiente per mettere in atto i nuovi programmi.
Il Consiglio ha
inoltre adottato un regolamento recante misure per la fissazione di
determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune
dei mercati dei prodotti agricoli (15173/13).
L'elemento più importante della nuova PAC è rappresentato dall'introduzione del nuovo "
pagamento verde" ("greening payment"):
il
30% del sostegno diretto al reddito degli agricoltori sarà concesso
solo se si osserveranno alcune pratiche agricole rispettose per
l'ambiente e il clima. In particolare: far crescere almeno tre
colture diverse sui campi coltivabili, mantenere una
superficie minima di pascoli permanenti e mantenere intatti i paesaggi con un particolare valore
ecologico ("
area di interesse ecologico").
Per non penalizzare chi già utilizza pratiche ecologiche, il
regolamento prevede un sistema di "greening equalency"
per riconoscere quelle il cui beneficio per
l'ambiente e il clima può essere considerato equivalente a quello delle pratiche ecologiche previste dal regolamento.
La
riforma della PAC prevede anche una più equa distribuzione dei pagamenti diretti tra gli Stati membri (
"convergenza esterna"). Allo stesso tempo, ci sarà un riequilibrio
progressivo dei livelli dei pagamenti diretti a livello nazionale e
regionale (
"convergenza interna").
Gli Stati membri saranno inoltre in grado di garantire una
maggiore quota dei loro pagamenti diretti sotto forma di
sostegno accoppiato (legato alla produzione) agli agricoltori in
settori o regioni che si trovano in particolare difficoltà e dove
l'attività agricola è una componente importante dello sviluppo.
Al fine di orientare più efficacemente i
pagamenti diretti verso gli agricoltori più bisognosi di sostegno, è prevista una riduzione obbligatoria del 5% su importi sopra i 150.000 euro ottenuti da grandi agricoltori (che
possono beneficiare di economie di scala).
Allo stesso tempo, gli
Stati membri avranno la possibilità di aumentare il sostegno
per gli
agricoltori di più piccole dimensioni, concedendo loro un importo
superiore sui primi ettari ("
pagamento redistributivo"). L'attuale disciplina finanziaria (che prevede la
possibilità di effettuare tagli lineari ai pagamenti diretti
ricevuti dagli agricoltori) sarà mantenuta al fine di garantire
che il bilancio della PAC non superi il massimale di bilancio
stabilito. Gli agricoltori, infine, il cui sostegno diretto al
reddito non superi i 2.000 euro saranno esentati dal meccanismo della "disciplina finanziaria" (che consente tagli lineari ai pagamenti diretti in caso di superamento degli impegni previsti dal bilancio).
La nuova PAC
comprende un sistema obbligatorio di sostegno a favore dei
giovani agricoltori (per il quale gli Stati membri possono
utilizzare fino al 2% dell'importo loro destinato per pagamenti diretti) e la
possibilità per gli Stati membri di istituire un
regime
semplificato per i piccoli agricoltori il cui sostegno non superi 1.250 euro.
Gli Stati membri potranno, nel nuovo periodo di programmazione,
trasferire fondi tra i due pilastri della PAC e concedere, se necessario,
ulteriori contributi per le zone svantaggiate.
Più in generale, i tassi di cofinanziamento saranno calibrati in base ad ogni
specifico contesto territoriale, dalle regioni meno sviluppate a quelle in transizione fino alle regioni ultraperiferiche.
Principali aspetti della
riforma della PAC
1. PAGAMENTI DIRETTI
Riduzione del sostegno al reddito destinato alle grandi aziende agricole
(articolo 11):
Riduzione obbligatoria
del 5% per gli importi superiori a 150.000 euro (con una deroga per
gli Stati membri che utilizzano più del 5% della propria dotazione
nazionale di pagamenti diretti per aumentare il sostegno ai piccoli
agricoltori sotto forma di pagamento redistributivo).
Pagamento
redistributivo (articolo 41):
Possibilità per gli Stati membri di
ridistribuire il sostegno diretto al reddito tra gli agricoltori,
utilizzando fino al 30% della propria dotazione nazionale dei
pagamenti diretti per la concessione ai piccoli agricoltori di un
pagamento supplementare per i primi ettari (con un massimo di 30 ettari o pari alla dimensione media delle
aziende agricole in uno Stato membro se questo è superiore a
30 ettari).
Convergenza esterna:
Gli Stati membri con pagamenti diretti al di sotto del
livello del 90% della media dovrebbero chiudere un terzo del gap fra il loro livello attuale e questo livello.
Convergenza interna (articolo 25):
Gli Stati
membri devono riequilibrare almeno in parte il livello medio di
pagamenti diretti per ettaro a livello nazionale o regionale entro
il 2019.
Disciplina finanziaria (articolo 8):
Gli
agricoltori che ricevono
meno di 2.000 euro in pagamenti diretti
saranno esonerati da qualsiasi taglio lineare ai pagamenti
diretti.
Agricoltore attivo (articolo 9):
E' previsto un "elenco negativo" composto da soggetti che
a priori sono esclusi dai pagamenti diretti (a meno
che non dimostrino che l'attività agricola non è marginale): aeroporti, servizi ferroviari, opere
idrauliche, servizi immobiliari, sport permanenti, etc.
Giovane agricoltore (articoli 50 e 51):
Regime
obbligatorio concordato nel primo pilastro, utilizzando fino al 2%
del massimale nazionale.
Piccolo agricoltore (articoli da 61 a
65):
Regime opzionale per gli agricoltori che ricevono fino a 1.250 euro.
Greening (articoli da 43 a 47):
Il
30% dei
pagamenti diretti è vincolato alla osservazione di
pratiche agricole benefiche per l'ambiente e il clima, in particolare la
diversificazione delle colture, il mantenimento di pascoli permanenti
e la creazione di 'Aree Focus ecologiche' in ciascuna
azienda.
Equivalenza (articolo 43 e l'allegato IX):
Le pratiche
agricole che producono almeno un beneficio per l'ambiente e il clima equivalente a quello delle pratiche inserite nel presente regolamento sono considerate «pratiche equivalenti».
La possibilità di ricevere finanziamenti dell'Unione per la stessa
misura greening sia nell'ambito del primo pilastro e che nell'ambito del secondo ('il doppio finanziamento') viene esplicitamente
esclusa.
Manutenzione di pascoli permanenti (articolo 44):
Gli
Stati membri devono garantire il mantenimento di un rapporto minimo di pascolo
permanente rispetto alla superficie agricola totale, applicabile a livello nazionale, regionale
o di singola azienda agricola.
Aree di interesse ecologico (Ecological Focus Areas - EFAs) (articolo 45 e
allegato X):
EFA
si applica solo ai terreni coltivabili, non ai prati permanenti nè ai terreni
destinati a coltivazioni permanenti. È stato concordato un
elenco di zone EFA (ad esempio terreni a riposo,
terrazzamenti, elementi caratteristici del paesaggio, fasce tampone,
agro-foresta, ecc), così come un elenco di esenzioni (ad esempio aziende in
cui più del 75% dei terreni posseduti è costituito da pascoli, zone boscose ,
ecc).
2. OCM UNICA
Impianti di viti (articoli 61 e
seguenti):
Previsti un nuovo sistema di autorizzazioni all'impianto a partire dal 2016 fino al 2030, l'aumento dell'1% delle autorizzazione annue di impianto di viti concedibili e l'allungamento della durata dei diritti di
impianto della vite da 3 a 5 anni come misura
transitoria.
Zucchero (articoli 124 e seguenti):
La fine delle
quote è fissata al 30 settembre 2017.
Latte (articoli 148 e seguenti):
La fine delle quote è fissata nel 2015.
Intervento pubblico e ammasso privato (articoli 8 e
seguenti):
Per alcuni formaggi DOP / IGP diventa
ammissibile l'ammasso privato.
Sistemi scolastici (articoli
22 e seguenti):
Budget aumentato da 90 a 150 milioni di euro.
Organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali
(articoli 152 e seguenti):
Rafforzamento del ruolo degli agricoltori nella catena di
fornitura; possibilità di ricevere un sostegno finanziario per la
costituzione di associazioni di produttori nell'ambito dello
sviluppo rurale; le OP nei settori dell'olio d'oliva, seminativi e carni
bovine saranno autorizzate ad esercitare contrattazione collettiva per conto
dei loro membri, a determinate condizioni e con garanzie per la
concorrenza.
Misure eccezionali (articoli 219 e seguenti):
Sostegno finanziario aggiuntivo per
le crisi proveniente dalla Riserva di Crisi.
3.
SVILUPPO RURALE
Quadro strategico comune:
Il Regolamento delle Disposizioni Comuni (Common Provision Regulation) riguarderà la programmazione di tutti i fondi UE: gli Stati membri
devono sottoscrivere un
Accordo di Partenariato a livello nazionale
che includa, per ciascun Fondo, lo specifico programma nazionale.
Il
FEASR
sarà quindi integrato con i Fondi Europei di Investimento, con l'obiettivo di
una maggiore coerenza ed efficacia.
Sarà possibile, in particolare, ottenere il co-finanziamento di un singolo progetto da parte di diversi Fondi. Questo nuova possibilità favorirà progetti innovativi e strategie coerenti
in una medesima zona, compresi i collegamenti urbani e rurali od il finanziamento di aziende che svolgono sia attività agricole che di pesca.
Priorità (articolo 5):
L'attuale suddivisione del Programma FEASR in Assi sarà sostituita da
sei
priorità, basate sull'analisi dei bisogni specifici dei singoli Stati. La programmazione sarà
quindi notevolmente semplificata, e dovrebbe facilitare la
realizzazione dei progetti.
Investimenti
(articolo 17):
Per facilitare la realizzazione di progetti integrati, con
maggiore valore aggiunto,
una sola misura coprirà la maggior parte
degli investimenti materiali, con lo scopo di
aumentare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende
agricole, migliorare l'efficienza della
commercializzazione e della trasformazione dei prodotti
agricoli, fornire le infrastrutture necessarie per lo sviluppo
dell'agricoltura e della silvicoltura e sostenere gli
investimenti non remunerativi necessari a conseguire obiettivi
ambientali.
Forestazione (articoli 21-27,34):
Prevista una misura integrata unica a copertura di tutti gli investimenti. Il sostegno sarà mirato a specifici detentori di aree forestali.
Agri-ambiente (articolo 28) / Agricoltura biologica (articolo 29) /
"Natura" e direttiva quadro sulle acque (articolo 30):
Sono
state rafforzate le misure riguardanti l'ambiente. E' stato introdotto un ampio margine di flessibilità consentendo
periodi di impegno e di conversione più brevi, al fine di favorire una maggiore diffusione delle
misure.
In relazione alla somiglianza di alcune misure dei Pilastri 1 e 2, il regolamento prevede l'
esclusione del doppio
finanziamento, assicurando che gli agricoltori non vengano pagati
due volte per la stessa attività.
Le aree con vincoli naturali
(Areas with natural contraints - ANCs) (art. 31-32 e allegato II):
Viene introdotta una
nuova
delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali
(precedentemente note come "zone svantaggiate"). Tali aree saranno ora
definite sulla base di otto criteri biofisici, garantendo un sistema
oggettivo e trasparente in tutta l'UE.
Al fine di garantire una
transizione agevole e una continuità,
gli Stati membri hanno tempo
fino al 2018 per attuare la nuova delimitazione. Gli Stati membri possono inoltre concedere pagamenti in "phasing out" fino alla fine del periodo di programmazione agli
agricoltori che non saranno più ammissibili ai pagamenti.
Finanziamento (articolo 59):
A fini della semplificazione, il
regolamento prevede
un solo tasso di cofinanziamento per tutte le misure (con deroghe su ambiente, cambiamenti climatici e innovazione), ma differente a seconda dei diversi territori:
più
elevato per le regioni meno sviluppate, le regioni ultraperiferiche
e le isole minori del Mar Egeo, nonché per due tipi di regioni in
transizione dove il PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato
inferiore al 75% della media dell'UE.
Al fine di garantire un uso
efficace delle risorse dell'Unione, il regolamento prevede i
requisiti minimi di spesa per l'ambiente (30%) e per l'approccio LEADER (supporto alle strategie locali, a cui va indirizzato almeno il 5% della disponibilità complessiva).
Innovazione
L'innovazione è stata definita
come un
obiettivo trasversale del prossimo periodo di
programmazione. Sarà supportata attraverso varie misure di sviluppo
rurale, quali il
trasferimento di conoscenze, la
cooperazione e gli
investimenti in beni materiali. Inoltre, grazie al Partenariato Europeo dell'Innovazione (European Innovation Partnership - EIP) per la produttività e sostenibilità agricola, la politica di sviluppo rurale promuoverà
l'efficienza delle risorse, la produttività, le basse emissioni ed uno sviluppo amico del clima. L'EIP sosterrà, pertanto, la cooperazione
tra l'agricoltura e la ricerca al fine di accelerare il
trasferimento tecnologico agli agricoltori.
4. REGOLAMENTO
ORIZZONTALE
Il presente regolamento si chiama "orizzontale" perchè riunisce le norme pertinenti per tutti gli strumenti della
PAC, precedentemente sparse in varie parti della legislazione PAC.
Si sottolinea in particolare:
Condizionalità:
Sistema creato dalla riforma della
PAC del 2003 che condiziona gli aiuti agli agricoltori al
rispetto dei requisiti di
interesse pubblico, in particolare le
norme in materia di ambiente, benessere degli animali e uso dei
prodotti fitosanitari.
Riserva per le crisi:
Al fine di sostenere il settore agricolo in
caso di gravi crisi che colpiscono la produzione agricola o la
distribuzione, sarà applicata, all'inizio di ogni anno, una riduzione dei
pagamenti diretti. Gli importi non utilizzati saranno rimborsati
agli agricoltori.
Per saperne di più:
Comunicato stampa del Consiglio della UE su avvenuta approvazione della riforma della PAC 2014-2020 (visibile anche di seguito in slideshare)
Sito della Commissione UE dedicato alla nuova PAC post-2013