venerdì 29 novembre 2013

Mutuo agevolato per acquisto prima casa da parte di giovani coppie e nuclei monogenitoriali: rinnovato l'accordo fra Governo e Banche



Il 28 novembre 2013 è stato siglato un Protocollo d'intesa fra la Ministra per l'Integrazione Kyenge ed il Presidente dell'ABI Patuelli, con l'obiettivo di agevolare i nuclei familiari con basso reddito e con rapporto di lavoro atipico nell’acquisto della prima casa.
L'accordo consente il rinnovo del Fondo per l’accesso ai mutui delle giovani coppie con una maggiore dotazione e condizioni più semplici per l’accesso.
Il Fondo avrà una dotazione patrimoniale iniziale di 50 milioni, incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per complessivi 70 milioni, con l’obiettivo di offrire le garanzie necessarie per consentire di ottenere il mutuo.


BREVE SCHEDA DESCRITTIVA DEL FONDO CASA PER GIOVANI COPPIE E NUCLEI MONOGENITORIALI

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale è istituito un Fondo con l'obiettivo di offrire le garanzie necessarie per consentire di ottenere un mutuo per l'acquisto della prima casa alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali.
La disciplina del Fondo è stabilita dal Decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, n. 256, come novellato dal Decreto ministeriale del 24 giugno 2013,n. 103, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 6 settembre 2013, in vigore dal 21 settembre 2013.


CHI PUO' CHIEDERE IL FINANZIAMENTO
  • Giovani coppie coniugate, con o senza figli,
  • Nuclei familiari monogenitoriali con figli minori.
I beneficiari del finanziamento (entrambi nel caso di coppia) devono avere un'età inferiore a 35 anni e un reddito ISEE complessivo non superiore a 40.000 euro.

In presenza di domande pervenute nella stessa giornata e di contestuale parziale indisponibilità delle dotazioni del Fondo, viene assegnata priorità alle giovani coppie coniugate e ai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

I componenti del nucleo familiare non devono risultare proprietari di altri immobili ad uso abitativo.
L'esatta interpretazione dei requisiti soggettivi per accedere al Fondo è stata fornita dal Dipartimento nella Circolare del 5/4/2011.


CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE DA COMPRARE

L'immobile per il quale si chiede il finanziamento agevolato deve essere adibito ad abitazione principale, non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.
La superficie dell'immobile non deve superare i 95 metri quadri.
Per il calcolo delle superfici si deve intendere la Superficie Utile Abitativa definita ai sensi dell'art.3 del D.M. lavori pubblici 10/5/77 n.801, intesa come superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di muratura, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge di balconi.
Nella concessione della garanzia, salvo quanto previsto per i componenti dei nuclei familiari che non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è data priorità a quelle richieste, pervenute nella stessa giornata, nelle quali l'immobile da acquisire è situato in aree qualificate ad alta tensione abitativa dalla Delibera del CIPE n. 37 del 30 maggio 1985 e successivi aggiornamenti.


CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati per l'acquisto dell'abitazione principale.
L'ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 200.000 euro.
Il tasso applicato e le condizioni del mutuo sono stabilite dai singoli istituti bancari entro i parametri consentiti dall'accordo tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e l'ABI.
I mutui potranno essere sottoscritti con un tasso non superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) sui mutui, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108.
I finanziatori si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive, non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all'ipoteca sull'immobile e alla garanzia fornita dallo Stato.

CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA DEL FONDO
La Garanzia del Fondo è concessa nella misura del 50% (cinquanta per cento) della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali Consap S.p.A. - quale Gestore - ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dalla Convenzione e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data e, comunque, per un ammontare non superiore a 75.000 euro (settantacinquemila/00 euro).
La Garanzia è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile ed è efficace a decorrere, in via automatica, dalla data di erogazione del mutuo.


SOGGETTI FINANZIATORI ADERENTI ALL'INIZIATIVA

Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo le banche e gli intermediari finanziari che hanno aderito all'iniziativa sottoscrivendo con il Dipartimento apposite convenzioni, il cui schema tipo è stato allegato al Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Dipartimento e ABI in data 28 novembre 2013.


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