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mercoledì 21 ottobre 2015

Il fisco per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese

D.Lgs. crescita e internazionalizzazione - Foto di Alberto Cardino: Parma, Ponte delle Nazioni
Foto di Alberto Cardino: Parma, Ponte delle Nazioni

Con il Decreto Legislativo n. 147/2015, attuativo della Delega Fiscale (Legge n. 23/2014), il Governo ha disciplinato una pacchetto di misure per la crescita e l'internazionalizzazione volto a rendere più attrattivo, dal punto di vista fiscale, il nostro Paese per le imprese italiane e straniere che scelgono di insediarvi e/o mantenervi stabili organizzazioni, e a favorire l'abbattimento delle barriere alla loro internazionalizzazione.
La norma introduce, in particolare, una nuova disciplina degli "Accordi fiscali preventivi", vigenti per un periodo di 4 anni,  tra le imprese con attività internazionale e l'Agenzia delle Entrate, al fine di promuovere la ricerca del consenso e della partecipazione nei rapporti fra impresa contribuente e fisco italiano. Si prevede, poi, la possibilità per le imprese italiane ed estere decise ad effettuare nuovi e rilevanti investimenti in Italia (minimo Euro 30.000.000) di presentare all'Agenzia delle Entrate, con lo strumento dell' "Interpello", un Piano di investimenti dettagliato (Business plan) al fine di ottenere - entro un massimo di 4 mesi (prorogabili a 7) - un quadro certo del proprio profilo fiscale.
Il Decreto crescita e internazionalizzazione introduce anche la cosiddetta "Branch exemption", ovvero un regime opzionale di esenzione dalle imposte degli utili e delle perdite realizzati nelle stabili organizzazioni all'estero da parte di imprese residenti in Italia. L'ultima misura qui riportata riguarda l'istituzione di un regime fiscale speciale a beneficio dei lavoratori qualificati che, dopo aver vissuto all'estero nei 5 anni precedenti, decidono di trasferirsi in Italia per almeno 2 anni: l'agevolazione consiste in una riduzione della base imponibile pari al 30% del reddito da lavoro dipendente prodotto presso una impresa residente in Italia.

Decreto crescita e internazionalizzazione è entrato in vigore il 7 Ottobre 2015. Tuttavia, la concreta operatività di alcune misure ivi contenute è condizionata all'emanazione di appositi Decreti attuativi da parte del Ministero dell'Economia.

Sommario

1. Riferimenti normativi

2. Obiettivi generali

3. Misure per la crescita e l'internazionalizzazione

3.1. Accordi fiscali preventivi
3.2. Interpello sui nuovi investimenti
3.3. Branch exemption3.4. Rientro in Italia di capitale umano qualificato

4. Riferimenti sul web


D.Lgs. crescita e internazionalizzazione - Foto di Alberto Cardino
Foto di Alberto Cardino

1. Riferimenti normativi

  • Articolo 12 della Legge n. 23/2014 "Legge delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita", che prevede l'introduzione di norme per ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia
  • Preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri nelle sedute del 21/04/2015 e del 17/07/2015
  • Dopo l'acquisizione dei pareri definitivi delle competenti commissioni parlamentari: deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 Agosto 2015 di approvazione definitiva del decreto legislativo per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese
  • Decreto Legislativo 14/09/2015 n. 147 "Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22/09/2015 - IN VIGORE DAL 7 OTTOBRE 2015
  • Relazione illustrativa del suddetto decreto legislativo, datata 7 Agosto 2015

2. Obiettivi generali

  • Rendere il nostro Paese maggiormente attrattivo e competitivo per le imprese, italiane e straniere, che intendono operare in Italia
  • Superare le barriere informative sui mercati esteri, per qualsiasi forma di internazionalizzazione: insediamento produttivo, sviluppo di una rete commerciale e logistica, definizione di servizi post-vendita, semplice esportazione
  • Ridurre i vincoli alle operazioni transfrontaliere e creare un quadro normativo certo e trasparente per gli investitori

3. Misure per la crescita e l'internazionalizzazione


3.1. Accordi fiscali preventivi

L'articolo 1 del decreto legislativo prevede una nuova disciplina degli accordi fiscali di natura preventiva per le imprese con attività internazionale, basata su:
  • Sostituzione della disciplina del ruling di standard internazionale
  • Promozione di forme di interlocuzione consensuali e partecipative tra Contribuente ed Agenzia delle Entrate
  • 4 ambiti di operatività degli Accordi preventivi:
    • disciplina dei prezzi di trasferimento infragruppo e dei valori fiscali di ingresso e di uscita in caso di trasferimento della residenza
    • attribuzione di utili e perdite alle stabili organizzazioni
    • valutazione preventiva dei requisiti di "stabile organizzazione" sul territorio dello Stato, con una doppia finalità:
      • attrazione di nuovi investitori esteri
      • presentazione dell'istanza da parte di soggetti multinazionali già operanti in Italia e decisi ad avviarvi una nuova  attività
  • Durata degli Accordi: dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino al quarto successivo
  • Possibilità, nel periodo tra la presentazione dell'istanza e la stipula dell'accordo, di presentare dichiarazione integrativa, senza sanzioni a condizione che le circostanze alla base dell'accordo sussistano congiuntamente per uno o più periodi d'imposta precedenti alla stipula ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza
  • Operatività: a decorrere dalla data fissata da apposito provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 7/01/2016 


3.2. Interpello sui nuovi investimenti

L'articolo 2 del decreto legislativo mira a dare certezza alle imprese italiane ed estere che intendono effettuare rilevanti investimenti in Italia sui profili fiscali del piano di investimento e delle operazioni societarie pianificate:
  • Procedura: presentazione di un Piano di investimento (business plan) all'Agenzia delle Entrate con la descrizione dell'ammontare dell'investimento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso, l'incremento occupazionale e i riflessi sul sistema fiscale italiano
  • L'investimento può consistere anche nella ristrutturazione di imprese in crisi a condizione che preveda effetti positivi sull'occupazione
  • E' prevista una soglia minima per l'investimento pari a Euro 30.000.000
  • La risposta della Agenzia delle Entrate è resa entro 120 giorni, prorogabili di ulteriori 90 se sono richieste ulteriori informazioni
  • Se il Contribuente decide di dare attuazione al parere dell'Agenzia, può accedere al regime del'adempimento collaborativo ex articolo 6 della Legge n. 23/2014 (Delega Fiscale)
  • Operatività: previsti un decreto MEF applicativo dell'articolo 2 da pubblicare entro il 07/12/2015 ed un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate per l'individuazione dell'ufficio competente al rilascio della risposta, da pubblicare entro 10 giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto


3.3. Branch exemption

L'articolo 14 del decreto legislativo istituisce un regime opzionale di esenzione degli utili e delle perdite a beneficio delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti in Italia (branch exemption):
  • In capo ad un'impresa residente in Italia non assumono rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all'estero
  • Opzione irrevocabile e da esercitare per tutte le stabili organizzazioni della stessa impresa, ad eccezione di quelle localizzate in Paesi black-list senza che sussistano le esimenti dell'art. 167 del TUIR (in quest'ultimo caso, la tassazione avverrà in via separata)
  • Possibilità di esercitare l'opzione per la branch exemption entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della norma

3.4. Rientro in Italia di capitale umano qualificato

L'articolo 16 del decreto legislativo istituisce un regime fiscale speciale per l'attrazione in Italia di capitale umano qualificato ai fini dell'internazionalizzazione delle imprese italiane:
  • Beneficiari: lavoratori che rivestono ruoli direttivi o sono in possesso di requisiti di alta qualificazione o specializzazione (tali ruoli e requisiti devono essere definiti nel dettaglio con Decreto MEF da emanarsi entro il 22/12/2015), i quali, non essendo stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti, decidono di trasferire la residenza nel territorio dello Stato impegnandosi a permanervi per almeno 2 anni
  • Oggetto di agevolazione: attività lavorativa prestata prevalentemente nel territorio italiano, presso un'impresa ivi residente, in forza di un rapporto di lavoro instaurato con la medesima impresa o con sue controllate/controllanti
  • Tipologia e misura dell'agevolazione: il reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia dai soggetti beneficiari concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare; in altre parole, l'agevolazione consiste in una riduzione della base imponibile par al 30%
  • Operatività: prevista l'emanazione, entro il 7/01/2016, di un Decreto MEF attuativo dell'articolo 16, che conterrà disposizioni di coordinamento con la Legge n. 238/2010 "Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia"

4. Riferimenti sul web




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Decreto Legislativo 147/2015:


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