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lunedì 15 dicembre 2014

Sviluppo dei Comuni montani: Fondo nazionale integrativo

Montagna innevata - Fonte sito collegio Maestri di sci

Il 27 Novembre 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM - Affari regionali che individua i beneficiari e le modalità di riparto del Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani istituito con la Legge di Stabilità per il 2013. A partire dall'anno 2014, al Fondo sono assegnati annualmente Euro 5.000.000 per lo sviluppo dei Comuni montani.
Saranno finanziati, a seguito della approvazione di apposito bando da parte del Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio (non ancora pubblicato per l'anno 2014), progetti a carattere straordinario in diversi settori che incidono sullo sviluppo socio-economico (scuola, attività produttive, ICT, sociale, turismo, agricoltura, salvaguardia ambiente, energie alternative, ecc.) presentati dagli Enti locali classificati come "interamente montani" dall'ISTAT.

La domanda andrà indirizzata alla Regione di competenza. Il Dipartimento finanzierà almeno un progetto per ambito regionale.

Sommario

1. Riferimenti normativi
2. Obiettivi
3. Risorse disponibili
4. Beneficiari
5. Interventi ammissibili
6. Procedura per la selezione dei progetti
7. Durata massima del progetto
8. Norma transitoria
9. Tempi e modalità di presentazione domande
10. Collegamenti



Soccorso alpino - Fonte: sito corpo nazionale

1. Riferimenti normativi

  • Decreto Presidenza del Consiglio - Dipartimento Affari regionali 16/01/2014 pubblicato su GU n. 276 del 27/11/2014 - in attuazione dell'articolo 1 commi 319, 320 e 321 della Legge n. 228/2012 (Stabilità 2013) - che definisce destinatari, criteri e modalità di riparto del Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani;
  • Legge n. 147/2014 (Stabilità 2014), comma 352, che stabilisce la disponibilità annuale del suddetto Fondo.

2. Obiettivi
(Fonte: art. 1 comma 321 L. 228/2012)

Sostegno a progetti dei Comuni montani, anche pluriennali, per lo sviluppo socio-economico a carattere straordinario e che non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli stessi Comuni.


3. Risorse disponibili

Euro 5.000.000 annui a decorrere dal 2014.


4. Beneficiari

Comuni classificati "INTERAMENTE MONTANI" di cui all'elenco dei Comuni italiani redatto dall'ISTAT a cadenza semestrale


5. Interventi ammissibili
(Fonte: art. 1 comma 321 L. 228/2012)
  • Potenziamento servizi pubblici,
  • Potenziamento sistema scolastico,
  • Valorizzazione risorse energetiche e idriche,
  • Incentivi per l'utilizzo agricolo dei terreni incolti e l'imprenditorialità agricola giovanile,
  • Sviluppo del sistema agrituristico, del turismo montano e degli sport di montagna,
  • Valorizzazione della filiera forestale e delle biomasse a fini energetici,
  • Salvaguardia dei prati a pascolo e recupero dei terrazzamenti,
  • Servizi socio-sanitari,
  • Raccolta differenziata e smaltimento rifiuti,
  • Informatizzazione e servizi di e-government,
  • Servizi di telecomunicazioni,
  • Salvaguardia dell'ambiente e promozione dell'uso delle energie alternative,
  • Promozione del turismo, dell'agricoltura, delle attività artigianali e del commercio dei prodotti di prima necessità,
  • SUAP e servizi di orientamento all'accesso ai fondi comunitari, nazionali, regionali, provinciali o comunali a sostegno delle iniziative imprenditoriali,
  • Incentivi per le attività e i progetti del Club Alpino Italiano (CAI), del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), del Collegio Nazionale delle guide alpine italiane e del Collegio nazionale dei maestri di sci.

6. Procedura per la selezione dei progetti
  • Ciascun Comune può presentare UN SOLO PROGETTO per ciascuna annualità di riferimento;
  • Le domande devono essere presentate entro il 15 Maggio dell'anno precedente a quello di riferimento alla Regione competenze, in formato elettronico;
  • Entro il 1 Settembre dello stesso anno, le Regioni trasmettono al Dipartimento Affari Regionali una graduatoria dei progetti ammissibili;
  • Entro il 1 Ottobre, il Ministro degli Affari Regionali trasmette uno schema di decreto, che individua i progetti ammissibili (ALMENO UNO PER OGNI AMBITO REGIONALE), alla Conferenza unificata Stato-Regioni;
  • Entro il 1 Dicembre, la proposta di decreto è trasmessa alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro 30 giorni dalla trasmissione;
  • Entro il 30 Marzo dell'anno successivo, viene adottato il decreto Ministro Affari Regionali - Ministro dell'Economia - Ministro dell'Interno che individua i progetti ammissibili.

7. Durata massima del progetto
  • Se non è prevista la realizzazione di opere: 24 mesi;
  • Se è prevista la realizzazione di opere: 48 mesi.

8. Norma transitoria

Entro il 27 Dicembre 2014, le Regioni indicano ai Comuni i riferimenti degli uffici cui presentare la domanda di finanziamento.


9. Tempi e modalità di presentazione domande 

Il Dipartimento Affari Regionali pubblicherà sul proprio sito il BANDO  per la presentazione dei progetti da parte dei Comuni.


10. Collegamenti

Sito del Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio:


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