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martedì 2 dicembre 2014

Prima casa: operativo a breve il Fondo di garanzia per acquisto, ristrutturazione, efficienza energetica

Fondo di garanzia Prima Casa


Il Fondo di garanzia Prima Casa è oggetto di un Protocollo, firmato da Ministero dell'Economia e Associazione Bancaria Italiana in data 8 Ottobre 2014, per dare piena attuazione all'art. 1 comma 48 lett. c) della Legge n. 147/2013 che ne disponeva l'istituzione per la concessione di garanzie su mutui ipotecari finalizzati all'acquisto, eventualmente accompagnato dalla ristrutturazione e da interventi per l'efficienza energetica, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, con priorità per le giovani coppie, i nuclei monogenitoriali e i lavoratori atipici.
Il Protocollo, espressamente previsto dall'art. 4 comma 2 del Decreto Interministeriale 31 Luglio 2014 recante la disciplina del suddetto Fondo, impegna l'ABI a dare piena operatività allo stesso Fondo - attraverso le banche associate che vorranno aderirvi trasmettendo al MEF ed al soggetto gestore Consip SpA l'apposito atto allegato al Protocollo - entro 30 giorni lavorativi dalla stessa trasmissione.

NEW! 
Dal 27 Novembre 2014 è scaricabile, dai siti del Governo e del Dipartimento del Tesoro, il modulo di accesso al Fondo da presentare ad una delle banche o intermediari finanziari aderenti all'iniziativa.
Le richieste potranno essere presentate da fine dicembre 2014, solo dopo che la banca abbia assicurato l’operatività a favore della propria clientela (termine previsto in 30 giorni lavorativi dall'adesione della banca stessa al Fondo). 

Visualizza e scarica il modulo di domanda su Slideshare:



Sommario

1. Obiettivo
2. Riferimenti normativi
3. Dotazione finanziaria
4. Beneficiari
    4.1. Priorità per giovani coppie, nuclei monogenitoriali, conduttori di alloggi IACP, giovani atipici
5. Oggetto dell'agevolazione
6. Tipologia ed entità dell'agevolazione
7. Presentazione della domanda sul Fondo di Garanzia Prima Casa
8. Valutazione delle domande e concessione della garanzia
9. Collegamenti




1. Obiettivo

Favorire l’accesso al credito da parte delle famiglie per l’acquisto e l’efficientamento energetico della casa di abitazione.

2. Riferimenti normativi
3. Dotazione finanziaria

Circa 650.000.000 di euro (incrementabile con contributi di Regioni e altri enti/organismi pubblici).

4. Beneficiari

Persone fisiche che, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non siano proprietarie di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquisiti per successione mortis causa - anche in comunione con altri successori - che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

4.1. Priorità per giovani coppie, nuclei monogenitoriali, conduttori di alloggi IACP, giovani atipici

Sarà data priorità, in presenza di domande pervenute nella stessa giornata, a:
  • Giovani coppie (coniugi o conviventi more uxorio da almeno due anni) in cui almeno un componente non abbia superato, alla data di presentazione della domanda, i 35 anni di età;
  • Nuclei familiari monogenitoriali formati da persona non coniugata né convivente con l'altro genitore o separata/divorziata o vedova e da almeno un figlio minore;
  • Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, comunque denominati;
  • Giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della Legge n. 92/2012.
5. Oggetto dell'agevolazione

Mutuo ipotecario di importo non superiore a 250.000 euro, concesso da una Banca o Intermediario finanziario che abbia aderito al Fondo di Garanzia Prima Casa, per:
  • acquisto (anche con accollo da frazionamento);
  • acquisto, ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica (qualsiasi intervento che accresca la prestazione energetica dell'immobile ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione energetica degli edifici)
di unità immobiliari site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale, non rientranti nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non aventi le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.

6. Tipologia ed entità dell'agevolazione
  • Concessione di garanzia sui suddetti mutui ipotecari - a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile - nella misura del 50% della quota capitale, valevole per l'intera durata del finanziamento;
  • Gli interventi del Fondo Prima Casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza;
  • Non saranno richieste al mutuatario garanzie aggiuntive non assicurative oltre all'ipoteca sull'immobile;
  • Per le suddette categorie prioritarie di beneficiari (giovani coppie, nuclei monogenitoriali, conduttori alloggi IACP, giovani atipici), il Tasso Effettivo Globale (TEG) non può essere superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) pubblicato trimestralmente sul sito del MEF;
  • Il Protocollo MEF - ABI prevede (art. 4) che le Banche o Intermediari finanziari possano adottare, a tutela dei richiedenti mutuo che presentino difficoltà nel pagamento delle rate, la sospensione dei pagamenti e/o altre misure facoltative indicate da ciascuna Banca o Intermediario nel modulo di adesione al Fondo Prima Casa.
7. Presentazione della domanda sul Fondo di Garanzia Prima Casa
  • La domanda va presentata direttamente alla Banca o Intermediario finanziario - aderente al Fondo - a cui si richiede il mutuo, utilizzando la modulistica resa disponibile nell'apposita sezione del sito del Dipartimento del Tesoro;
  • Successivamente, la domanda è trasmessa dalla Banca o Intermediario al gestore Consip.
8. Valutazione delle domande e concessione della garanzia
  • Il gestore Consip verifica la disponibilità del Fondo e comunica alla Banca o Intermediario finanziario l'ammissione alla garanzia entro 20 giorni dall'arrivo della richiesta;
  • Successivamente, la Banca o Intermediario comunica, entro 90 giorni dalla conferma dell'ammissione, alla stessa Consip l'avvenuto perfezionamento del mutuo;
  • L'efficacia della garanzia decorre in via automatica dalla data di erogazione del mutuo.
9. Collegamenti

Sito del Dipartimento del Tesoro (MEF) dedicato al Fondo Prima Casa:
http://www.dt.mef.gov.it/it/news/fondo_garanzia.html

Sito di Consip SpA (soggetto gestore del Fondo):
http://www.consip.it

Sito dell'Associazione Bancaria Italiana:
http://www.abi.it


RIPRODUZIONE RISERVATA


Scarica da Slideshare il Protocollo d'intesa fra MEF e ABI sul fondo di garanzia prima casa:


Fondo di garanzia prima casa: protocollo d'intesa MEF-ABI del 9 ottobre 2014 from Alberto Cardino - AGEVOFACILE


Scarica da Slideshare il Decreto 31 Luglio 2014 che disciplina il Fondo di garanzia prima casa:

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