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domenica 7 settembre 2014

Credito d'imposta 15% beni strumentali: subito operativa la misura del Decreto Crescita convertito in Legge



SCHEDA AGGIORNATA IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 11 AGOSTO 2014 N. 116 (GU N. 192 DEL 20/08/2014 - SUPPL. ORDINARIO N. 72)
(LE INTEGRAZIONI INTRODOTTE SONO SOTTOLINEATE NEL TESTO) 

Tra i provvedimenti immediatamente operativi a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-Legge 24 Giugno 2014, n. 91 (GU n. 144 del 24 Giugno 2014) convertito con Legge n. 116/2014 (GU n. 192 del 20/08/2014 - Suppl. ordinario n. 42) - cd. "Decreto Crescita" o "Decreto Competitività" -, ovvero a partire dal 25 giugno 2014, figura il credito d'imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali, il cui funzionamento ricorda le passate agevolazioni cosiddette "Tremonti" per favorire gli investimenti produttivi.

Scadenza acquisto beni strumentali: 30 Giugno 2015

Sommario

1. Riferimento normativo
    1.1. Operatività
2. Risorse finanziarie destinate
3. Beneficiari
4. Oggetto dell'agevolazione
5. Data di acquisto dei macchinari ammissibili
6. Tipologia ed intensità dell'agevolazione
7. Fruizione dell'agevolazione
8. Vincoli e limitazioni
9. Altre misure di agevolazione: Sabatini bis e Fondo di garanzia PMI
10. Collegamenti

Credito d'imposta 15% beni strumentali

1. Riferimento normativo

Art. 18 del Decreto Legge n. 91/2014

1.1. Operatività

La misura è operativa a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 91/2014, ovvero dal 25 Giugno 2014

2. Risorse finanziarie destinate
  • Anno 2016: euro 204.000.000
  • Anno 2017: euro 408.000.000
  • Anno 2018. euro 408.000.000
  • Anno 2019: euro 204.000.000
3. Beneficiari

Titolari di reddito di impresa di qualsiasi dimensione, settore di attività e regime d'imposta o contabile.

4. Oggetto dell'agevolazione

Acquisto di beni strumentali nuovi:
  • appartenenti alla Divisione 28 della Classificazione ATECO 2007 "FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA" (che intervengano meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione) (compresi i beni realizzati dalle imprese in economia, a costruzione ultimata), 
  • destinati a strutture produttive ubicate in Italia, 
  • di importo unitario almeno pari a 10.000 euro.
Sono quindi esclusi gli strumenti informatici, i beni immateriali, gli immobili, i motori elettrici e generatori, i telefoni ed apparecchi per telecomunicazioni, gli autoveicoli, gli impianti antifurto ed antincendio. 

NOTA DI APPROFONDIMENTO (Fonte: Il Sole 24 Ore - Speciale Legge Competitività del 12/08/2014):
L'art. 18 introduce, relativamente alle spese ammissibili, una replica di quanto già previsto dal DL n. 78/2009 ("Tremonti-ter"): sono, infatti, individuate per l'ammissibilità (Div. 28) delle attività economiche, non dei beni strumentali. In riferimento alla Tremonti-ter, l'Agenzia delle Entrata aveva già chiarito (Circ. 44/E/09 e Risoluzione 91/E/10) che possono rientrare fra le spese ammissibili anche i beni inseriti in divisioni diverse dalla 28 purché costituiscano parti indispensabili al funzionamento dei beni compresi nella voce 28 (acquistati contemporaneamente) e costituiscano, altresì, "normale dotazione". Per contro, sono ammissibili singoli beni della divisione 28 (purché non "beni merce") anche se destinati ad essere inseriti in impianti già esistenti non compresi nella divisione 28 (Circ. 12/E/10): il relativo costo è, quindi, agevolabile se tali beni sono oggettivamente individuabili. 

5. Data di acquisto dei macchinari ammissibili

Deve essere compresa fra il 25 Giugno 2014 ed il 30 Giugno 2015 (entro quest'ultima data deve essere avvenuta la consegna o la spedizione del macchinario o - per appalti d'opera - l'ultimazione; ammesso anche il leasing purché non operativo).

6. Tipologia ed intensità dell'agevolazione

Credito d'imposta di importo pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti (o - nel caso di imprese costituite da meno di 5 anni - nel numero di anni intercorsi dalla costituzione), ESCLUDENDO DALLA MEDIA L'ANNO CON IL VALORE MAGGIORE DI INVESTIMENTI.
Nel caso di imprese costituite dopo il 25 Giugno 2014, l'agevolazione è calcolata sul valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

7. Fruizione dell'agevolazione

Il credito di imposta - fruibile esclusivamente in compensazione nel modello F24 - è suddiviso in 3 quote annuali di pari importo, da indicare in sede sia della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito che di quelle successive riguardanti i periodi di utilizzo. Il bonus è così utilizzabile anche in caso di perdita fiscale (tale possibilità distingue il presente credito d'imposta dalla precedente Tremonti-ter).
La prima quota è utilizzabile a decorrere dal 1 Gennaio del secondo esercizio successivo a quello dell'investimento. In particolare, per investimenti effettuati nel secondo semestre 2014, la compensazione è utilizzabile dal 1 Gennaio 2016 ovvero con i versamenti del 16 Gennaio 2016.

8. Vincoli e limitazioni

PENA LA REVOCA del bonus, i beni oggetto dell'agevolazione sono non cedibili o destinabili a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo esercizio successivo all'acquisto e non trasferibili al di fuori dell'Italia prima dello spirare dei termini di accertamento (4 anni).

9. Altre misure di agevolazione: Sabatini bis e Fondo di garanzia PMI

Il comma 9-bis - introdotto in sede di conversione in legge - dell'art. 18 dispone una modifica all'articolo 2 del Decreto Legge n. 69/2013 in relazione alla combinazione fra la misura Sabatini-bis ed il Fondo di Garanzia per le PMI. Con il nuovo articolo, non sarà più un soggetto terzo ma le singole banche erogatrici del prestito agevolato previsto dalla Sabatini-bis a verificare - su delega dello Stato - se il richiedente possieda il corretto merito creditizio per ottenere la garanzia del suddetto Fondo statale. Tale misura comporta una semplificazione nell'ottenimento delle agevolazioni grazie alla riduzione del numero di soggetti coinvolti. Le risorse assegnate alla Sabatini-bis, pari ad euro 191.500.000, saranno versate in una contabilità speciale del Fondo per la Crescita Sostenibile.
Per la concreta applicazione della nuova misura, tuttavia, si attende apposito Decreto interministeriale

10. Collegamenti

Nuovo articolo 18 del DL n. 91/2014 convertito in Legge, in versione integrale su Slideshare:


Slide di sintesi del pacchetto competitività:

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