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sabato 29 marzo 2014

Ora conviene investire in...start-up innovative!

Le novità del Decreto MEF 30 Gennaio 2014  - agevolazioni fiscali ex art. 29 del Decreto legge 179/2012 - in sintesi grazie al Sole 24 Ore del 28/03/2014:

Investitori

L'investimento in quote di partecipazione al capitale di start-up innovative può essere:
- diretto,
- indiretto tramite OICR o altre società di capitali,
a condizione che tali soggetti investano prevalentemente (almeno il 70% dei propri investimenti annui) in start-up innovative.

Destinatarie dell'investimento (Start-up innovative)

Società di capitali ( Spa non quotate, Sapa, Srl anche semplificate, cooperative non quotate) con il requisito di residenza soddisfatto in uno dei seguenti modi:
- residenti in Italia ex art. 73 TUIR;
- con sede dei propri affari e interessi in Italia (art. 25 c. 2 lett. c del TUIR);
- residenti in Stato membro UE o in Stati aderenti al SEE e che esercitano in Italia attività di impresa tramite una stabile organizzazione.

Requisiti della start-up innovativa

- Costituita da non più di 48 mesi;
- Sede principale in Italia;
- Produzione annua non superiore a Euro 5.000.000 (dal secondo anno);
- Divieto distribuzione utili;
- Oggetto sociale riguardante prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- Non derivante da fusione, scissione, cessione;
- Almeno uno dei seguenti: spese in R&S superiori ad una certa soglia (vedi articoli Sole 24 Ore); almeno 1/3 della forza lavoro formato da dottori di ricerca o dottorandi o laureati con esperienza di ricerca; almeno 2/3 della forza lavoro formato da laureati magistrali; almeno una privativa industriale (invenzione);
- non deve aver ricevuto "investimenti" (partecipazioni al capitale) superiori all'importo complessivo di Euro 2.500.000 annui.

Cosa si intende per "investimenti" in start-up

Da mantenere per almeno 2 anni:
- conferimenti in denaro (non in natura) iscritti alla voce "capitale sociale e riserva sovrapprezzo";
- conferimenti in seguito a conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione;
- investimenti in quote di OICR;
- compensazione crediti in sede di aumento capitale;
- NON ammissibile acquisto di partecipazione (la norma intende favorire l'immissione di capitale).

Intensità dell'agevolazione

Valevole per i periodi di imposta 2013-2016:
- PERSONE FISICHE: detrazione IRPEF del 19% da calcolare su di un importo massimo di Euro 500.000 annui, quindi corrispondente ad uno sconto massimo di Euro 95.000 annui;
- IMPRESE: deduzione IRES del 20% dà calcolare su di un importo massimo di Euro 1.800.000 annui, quindi corrispondente ad uno sconto massimo di Euro 360.000.

Collegamenti

www.mef.gov.it
www.agenziaentrate.gov.it
www.ilsole24ore.com

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