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giovedì 20 marzo 2014

Insolvenza delle imprese: la Commissione Europea raccomanda la ristrutturazione precoce anziché il fallimento e la seconda possibilità per l'imprenditore onesto


L'UE definisce un nuovo approccio per aiutare le aziende con problemi finanziari e dare agli imprenditori in erba una seconda possibilità.
Per ottenere un sistema più coerente, l'UE raccomanda ai governi nazionali di mettere in atto misure che aiutino le imprese a ristrutturarsi tempestivamente, piuttosto che spingerle verso la liquidazione, come spesso avviene.

Indice:

SINTESI
LA DISCIPLINA NAZIONALE
L'ATTUALE QUADRO DELL'UE IN MATERIA DI INSOLVENZA
LA RACCOMANDAZIONE IN DETTAGLIO:
GLI OBIETTIVI
QUADRO DI RISTRUTTURAZIONE PREVENTIVA
SPAZIO AI NEGOZIATI
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE
OMOLOGAZIONE
NUOVI FINANZIAMENTI
ATTUAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE
COLLEGAMENTI



Sintesi

La Commissione europea ha definito, lo scorso 12 Marzo 2014, una serie di princìpi comuni per le procedure nazionali in materia di insolvenza applicabili alle imprese in difficoltà finanziarie.
L’obiettivo è privilegiare, anziché la liquidazione, la ristrutturazione precoce delle imprese sane in modo da impedirne l’insolvenza.
Agli imprenditori onesti va rapidamente offerta una seconda opportunità dopo il fallimento, perché i fatti dimostrano che essi hanno più successo la seconda volta (il 18% di quanti proseguono l’attività con successo hanno fallito al loro primo tentativo).
L'intenzione della Commissione è quella di creare un meccanismo efficace che consenta di distinguere tra gli imprenditori onesti e quelli disonesti con lo scopo di eliminare la discriminazione verso quegli imprenditori che sono incorsi in un fallimento non fraudolento: gli onesti potranno quindi beneficiare delle misure di sostegno presenti sul mercato per avviare una nuova impresa.

La raccomandazione contribuisce a creare un quadro coerente per le norme nazionali in materia d’insolvenza, invitando gli Stati membri a:

- agevolare la ristrutturazione delle imprese in difficoltà finanziarie in una fase precoce, prima dell’avvio della procedura formale d’insolvenza, e senza procedure lunghe o costose, per aiutarle a limitare il ricorso alla liquidazione;
- consentire ai debitori di ristrutturare l’impresa senza dover avviare un’azione formale in giudizio;
- dare alle imprese in difficoltà finanziarie la possibilità di chiedere la sospensione temporanea fino a 4 mesi (rinnovabile fino a un massimo di 12 mesi) per adottare un piano di ristrutturazione prima che i creditori possano avviare misure di esecuzione nei loro confronti;
- facilitare il processo di adozione di un piano di ristrutturazione, tenendo presenti gli interessi di debitori e creditori, al fine di accrescere le possibilità di salvare le imprese sane;
- ridurre gli effetti negativi del fallimento sulle possibilità future degli imprenditori di avviare un’impresa, in particolare prevedendo la liberazione dai debiti entro 3 anni al massimo.

La raccomandazione invita gli Stati membri ad attuare misure appropriate entro un anno.

La disciplina nazionale

I quadri in materia d’insolvenza in molti paesi dell’UE continuano ad incanalare le imprese sane che si trovano in difficoltà finanziarie verso la liquidazione piuttosto che verso la ristrutturazione. Inoltre ostacolano la possibilità per gli imprenditori onesti di ottenere una seconda opportunità dopo l’insolvenza, in quanto prevedono lunghi termini di riabilitazione.
L'Italia è tra i paesi in cui sono necessari molti anni prima che gli imprenditori onesti che sono falliti siano ammessi al beneficio della liberazione dai debiti e possano avviare una nuova attività.
La divergenza esistente tra le legislazioni degli Stati membri ha un impatto sui tassi di recupero dei crediti transfrontalieri, sulle decisioni d’investimento a livello transfrontaliero e sulla ristrutturazione di gruppi di società. Un approccio più coerente a livello dell’UE non solo migliorerebbe le restituzioni ai creditori e il flusso degli investimenti transfrontalieri, ma avrebbe anche un impatto positivo in termini d’imprenditorialità, occupazione e innovazione.

L’attuale quadro dell’UE in materia d’insolvenza

Il diritto europeo in materia d’insolvenza transfrontaliera è costituito dal regolamento (CE) n 1346/2000 relativo alle procedure d’insolvenza (il “regolamento sulle procedure d’insolvenza”), in vigore dal 31 maggio 2002. Il regolamento contiene norme in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento delle decisioni e legge applicabile, e stabilisce le modalità di coordinamento tra le procedure pendenti in più Stati membri. Esso si applica ove il debitore abbia beni o creditori in uno Stato membro diverso dal proprio.
Nel dicembre 2012 la Commissione ha presentato un pacchetto di misure per modernizzare tali norme sull’insolvenza (IP/12/1354, MEMO/12/969). Il 5 febbraio 2014, il Parlamento europeo ha votato a favore della proposta della Commissione, che deve ora essere approvata dai ministri in sede di Consiglio perché diventi legge (MEMO/14/88).
Parallelamente, nel luglio 2013, la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica su un nuovo approccio europeo al fallimento delle imprese e all’insolvenza (IP/13/655), raccogliendo opinioni su questioni cruciali quali il tempo necessario per la liberazione dai debiti, le condizioni per l’apertura della procedura d’insolvenza, le norme sui piani di ristrutturazione e le misure necessarie per le PMI.

La raccomandazione in dettaglio

Gli obiettivi

(a) diminuire i costi della valutazione dei rischi connessi agli investimenti in un altro Stato membro;
(b) aumentare i tassi di recupero del credito;
(c) eliminare le difficoltà di ristrutturazione dei gruppi transfrontalieri di imprese;
(d) prendere misure adeguate ed efficaci a garanzia del recupero delle imposte, in particolare nei casi di frode, evasione o altro illecito.

Quadro di ristrutturazione preventiva

Con la nuova disciplina il debitore deve:
- poter procedere alla ristrutturazione in una fase precoce, non appena sia evidente che sussiste probabilità di insolvenza;
- mantenere il controllo della gestione corrente dell’impresa;
- poter chiedere la sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali.

Il piano di ristrutturazione adottato dai creditori che rappresentano la maggioranza prescritta dal diritto nazionale deve essere vincolante per tutti i creditori, a condizione che sia stato omologato dal giudice.

I nuovi finanziamenti necessari per attuare il piano di ristrutturazione non devono essere dichiarati nulli, annullabili o inopponibili in quanto atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.

La procedura di ristrutturazione non deve essere lunga né costosa e deve essere flessibile in modo che se ne possano eseguire più fasi senza l’intervento del giudice. Il ricorso al giudice deve limitarsi ai casi in cui è necessario e proporzionato per tutelare i diritti dei creditori e terzi eventuali.

Spazio ai negoziati

Il debitore deve poter avviare il processo di ristrutturazione dell’impresa senza dover iniziare ufficialmente un’azione in giudizio. Il giudice deve decidere in volta in volta se sia necessario nominare un mediatore - per assistere il debitore e i creditori nel condurre a buon fine i negoziati sul piano di ristrutturazione - o un supervisore - per sorvegliare l’attività del debitore e dei creditori e prendere le misure necessarie per tutelare i legittimi interessi di uno o più creditori o terzi eventuali.

Il debitore ha il diritto di chiedere al giudice di disporre la sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali proposte dai creditori, anche titolari di un privilegio o di una garanzia, che potrebbero altrimenti ostacolare il piano di ristrutturazione. La sospensione non deve interferire con
l’esecuzione dei contratti in corso.
Tale sospensione deve essere assicurata nel caso in cui i creditori che rappresentano una parte significativa dei crediti potenzialmente interessati dal piano di ristrutturazione siano favorevoli ai negoziati per l’adozione di un piano di ristrutturazione, ed il piano di ristrutturazione abbia ragionevoli prospettive di essere attuato e di impedire l’insolvenza del debitore.
La durata della sospensione non deve superare 4 mesi, prorogabili a 12 purché siano dimostrati i progressi dei negoziati sul piano di ristrutturazione.

Piano di ristrutturazione

Il giudice deve poter omologare il piano di ristrutturazione senza indugi e, in linea di principio, con procedura scritta. Il piano deve presentare i seguenti contenuti:

(a) l’identificazione chiara e completa dei creditori che saranno interessati dal piano;
(b) gli effetti della ristrutturazione proposta su singoli crediti o categorie di crediti;
(c) la posizione dei creditori interessati in merito al piano di ristrutturazione;
(d) se del caso, le condizioni per i nuovi finanziamenti,
(e) la capacità del piano di impedire l’insolvenza del debitore e garantire la redditività dell’impresa.

I creditori interessati devono poter adottare il piano di ristrutturazione, che siano titolari o meno di una garanzia (i due gruppi andranno opportunamente distinti in altrettante classi).
Ad adottare il piano di ristrutturazione devono essere i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti di ciascuna classe, prescritta dal diritto nazionale.
I creditori devono godere di condizioni di parità indipendentemente dal luogo in cui si trovano:
pertanto gli stessi devono essere autorizzati a votare con mezzi di comunicazione a distanza (tecnologie elettroniche sicure).

Omologazione

L'omologazione del giudice deve garantire che:

(a) il piano di ristrutturazione è stato adottato in condizioni che garantiscano la tutela dei legittimi interessi dei creditori;
(b) il piano di ristrutturazione è stato notificato a tutti i creditori potenzialmente coinvolti;
(c) il piano di ristrutturazione non limita i diritti dei creditori dissenzienti in misura superiore rispetto a quanto questi potrebbero ragionevolmente prevedere in assenza di ristrutturazione, se l’impresa del debitore fosse liquidata o venduta in regime di continuità aziendale, a seconda del caso;
(d) qualsiasi nuovo finanziamento previsto dal piano di ristrutturazione è necessario per attuare il piano e non arreca indebito pregiudizio agli interessi dei creditori dissenzienti.

Il diritto dei creditori ad opporsi al piano non deve sospenderne l’attuazione.

Nuovi finanziamenti

I nuovi finanziamenti, compresi i nuovi prestiti, la vendita di determinate attività a opera del debitore e la conversione in capitale dei debiti, concordati nel piano di ristrutturazione e approvati dal giudice, non devono essere dichiarati nulli, annullabili o inopponibili in quanto atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.
I contributori dei nuovi finanziamenti concordati nel piano di ristrutturazione omologato devono essere esonerati dalla responsabilità civile e penale relativa al processo di ristrutturazione.

L’imprenditore in difficoltà deve essere ammesso al beneficio della liberazione integrale dai debiti oggetto del fallimento dopo massimo 3 anni a decorrere:

(a) nel caso di una procedura conclusasi con la liquidazione delle attività del debitore, dalla data in cui il giudice ha deciso sulla domanda di apertura della procedura di fallimento;
(b) nel caso di una procedura che comprenda un piano di ammortamento, dalla data in cui è iniziata l’attuazione di tale piano.

Alla scadenza del termine di riabilitazione, l’imprenditore deve essere liberato dai debiti senza che ciò comporti, in linea di principio, l’obbligo di rivolgersi nuovamente al giudice.

Contemporaneamente, occorre introdurre disposizioni rigorose per:

(a) dissuadere gli imprenditori che hanno agito in modo disonesto o in mala fede, prima o dopo l’apertura della procedura fallimentare;
(b) dissuadere gli imprenditori che non aderiscono al piano di ammortamento o ad altro obbligo giuridico a tutela degli interessi dei creditori;
(c) tutelare i mezzi di sostentamento dell’imprenditore e della sua famiglia, consentendo all’imprenditore di conservare alcune attività.

Attuazione della raccomandazione

Gli Stati membri sono invitati ad attuare i principi di cui alla presente raccomandazione entro 12 mesi dalla pubblicazione della raccomandazione, ovvero entro il 12 Marzo 2015.

Collegamenti

Raccomandazione del 12 Marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/140312_en.htm
http://ec.europa.eu/news/business/140317_it.htm
http://ec.europa.eu/justice/civil/files/c_2014_1500_it.pdf (testo integrale)

Testo integrale della Raccomandazione su Slideshare:


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